Nel regime per cassa il leasing va per competenza
di Alessandro BonuzziTra i temi affrontati dall’Agenzia delle Entrate in occasione di Telefisco 2017 vi è quello relativo al nuovo regime per cassa le cui norme di riferimento sono l’articolo 66 del Tuir e l’articolo 18 del D.P.R. 600/1973.
È noto che da quest’anno le imprese minori che adottano la contabilità semplificata devono applicare, per la determinazione del reddito imponibile Irpef, un nuovo meccanismo improntato alla cassa, nel quale però sono previste una serie di deroghe.
Semplificando, il criterio dell’incassato e del pagato trova applicazione per i componenti positivi e negativi “tipici” dell’attività dell’impresa; diversamente, opera la competenza per le plusvalenze e minusvalenze, nonché per le sopravvenienze attive e passive.
Viene precisato che si applica la competenza anche per i componenti emergenti dall’assegnazione dei beni ai soci o dalla destinazione dei medesimi a finalità estranee all’esercizio dell’impresa. Pertanto, in questi casi, il periodo d’imposta di imputazione è quello in cui avviene l’operazione.
Ma il chiarimento più rilevante è senz’altro quello che riguarda la deducibilità dei leasing. Il Fisco ritiene che i canoni di locazione finanziaria debbano essere dedotti secondo il criterio della competenza; ciò per effetto del rinvio operato dall’articolo 66 del Tuir al successivo articolo 102. Ne consegue che il maxi-canone iniziale va dedotto per maturazione lungo la durata del contratto osservando le limitazioni della norma fiscale, senza che rilevi invece il momento del pagamento.
Una volta computati tutti i componenti positivi e negativi, il reddito del primo periodo d’imposta di applicazione del nuovo regime deve essere ridotto dell’importo delle rimanenze finali tassate per competenza nell’anno precedente. Al riguardo, l’Agenzia specifica che, sulla base di un’interpretazione letterale del comma 18 dell’articolo unico della L. 232/2016, vanno considerate:
- le rimanenze di merci, materie prime, semilavorati, lavori in corso su ordinazione di durata infrannuale (articolo 92 Tuir);
- le rimanenze di lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale (articolo 93 Tuir);
- le rimanenze dei titoli (articolo 94 Tuir).
Resta ferma, anche nel primo periodo d’imposta “per cassa”, l’applicazione del principio introdotto dalla legge di Stabilità 2017 teso a evitare salti o duplicazione d’imposta. Si afferma, infatti, che tale meccanismo ha proprio come obiettivo quello di evitare che il passaggio dalla competenza alla cassa possa determinare distorsioni in tal senso. Pertanto, un ricavo già tassato per competenza nel 2016, non va ritassato nel 2017, quando l’impresa applica per la prima volta il nuovo regime, ancorché l’incasso avvenga quest’anno.
L’ultimo aspetto che si vuole evidenziare è quello riguardante le annotazioni contabili. Il contribuente in regime per cassa è tenuto a istituire un apposito registro ove indicare i ricavi percepiti e un diverso registro ove indicare le spese sostenute nell’esercizio.
L’impresa però può scegliere di sostituire gli appositi registri incassi e pagamenti con i registri Iva, fermo restando l’obbligo di annotarvi, oltre che le operazioni non soggette a registrazione ai fini Iva, anche l’importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti.
Come ulteriore alternativa, con l’esercizio di un’opzione specifica, vincolante per almeno 3 anni, il contribuente può evitare di effettuare tali annotazioni. In questo caso i ricavi o le spese si presumono incassati o pagate alla data di registrazione della fattura (o di altro documento).
Pertanto, afferma l’Agenzia, atteso che il termine ultimo per registrare le fatture di acquisto è quello stabilito per l’esercizio della detrazione (articolo 19 D.P.R. 633/1972), laddove l’annotazione avvenga in un anno successivo rispetto a quello di emissione, ai fini dell’Irpef, il pagamento si presume effettuato alla data di registrazione.
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