10 Aprile 2025

Nella cessione dell’azienda agricola l’avviamento non si può tassare a tutti i costi

di Silvio Rivetti
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Ai sensi dell’articolo 51, comma 1, D.P.R. 131/1986 (Tur), la base imponibile dell’imposta di registro va individuata nel valore dei beni dichiarato dalle parti in atto e, in mancanza o se superiore, nel corrispettivo pattuito (comma 1); precisandosi, inoltre, per gli atti aventi ad oggetto aziende, che occorre riferirsi al valore venale in comune commercio (comma 2), e che il valore dichiarato dalle parti è controllato dagli uffici con riferimento al valore complessivo dei beni che compongono l’azienda, “compreso l’avviamento” (comma 4).

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