Nella dichiarazione integrativa la sanzione dipende dall’errore
di Fabio GarriniIl periodo agostano dell’Agenzia delle Entrate è stato segnato da un fervente ed incessante lavoro di edizione che ha prodotto numerose guide fiscali sui temi più disparati. Per la maggior parte si tratta di mini pubblicazioni destinate all’utente comune, quindi di contenuto piuttosto basilare, ma vi sono anche alcuni aspetti che possono suggere una qualche riflessione più dettagliata.
Uno di questi è la corretta applicazione del ravvedimento operoso nel caso in cui si debba procedere a presentare una dichiarazione integrativa a debito; questo è proprio il periodo dove tali dubbi si pongono, visto che la compilazione di UNICO2014 potrebbe aver evidenziato qualche errore nella dichiarazione presentata l’anno precedente e la scadenza di presentazione del nuovo modello, prevista per il prossimo 30 settembre, è il termine per porre rimedio alle irregolarità eventualmente riscontrate beneficiando delle sanzioni ridotte.
La sanzione utilizzabile per il ravvedimento
Un corretto ravvedimento abbinato ad una dichiarazione integrativa passa necessariamente attraverso l’analisi di quale sia la sanzione applicabile nel caso in cui detto errore sia ravvisato autonomamente dall’Agenzia delle Entrate. E proprio questo discrimine è evidenziato dall’Agenzia:
- errori e omissioni rilevabili in sede di liquidazione e di controllo formale della dichiarazione (articoli 36-bis e 36-ter del DPR 600/1973), quali errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili e delle imposte, ovvero nel caso di indicazione in misura superiore a quella spettante di detrazioni d’imposta, di oneri deducibili o detraibili, di ritenute d’acconto e di crediti d’imposta. In questi casi la regolarizzazione comporta il pagamento, oltre che dell’imposta anche degli interessi (calcolati al tasso legale annuo con maturazione giorno per giorno) e della sanzione ridotta, in misura pari al 3,75% (ossia 1/8 del 30%, la sanzione che sarebbe comminata al verificarsi di tali irregolarità) calcolato sulla maggiore imposta o sulla differenza del credito utilizzato.
- errori e omissioni che configurerebbero la violazione di infedele dichiarazione, quali l’omessa o errata indicazione di redditi, l’errata determinazione di redditi, l’esposizione di indebite detrazioni d’imposta o di indebite deduzioni dall’imponibile. Il ravvedimento in questo caso deve essere posto in essere versando, oltre all’imposta ed agli interessi, una sanzione ridotta al 12,50% (pari a 1/8 della sanzione minima prevista del 100% per le contestazioni di dichiarazione infedele) della maggiore imposta dovuta o della differenza di credito spettante.
Pertanto occorre distinguere: se il motivo dell’integrativa è, ad esempio, quello di eliminare una spesa medica inserita per errore (inserita a detrazione dell’imposta 2012, ma pagata nel 2013) la sanzione applicabile è del 3,75%, mentre se si vuole rettificare la dichiarazione 2012 per inserire un canone di locazione dimenticato, la sanzione dovuta è del 12,5%.
Nella guida viene poi precisato il fatto che, qualora si vogliano regolarizzare, contestualmente, gli errori e le omissioni indicati ai precedenti punti è necessario presentare un’unica dichiarazione integrativa ed effettuare il pagamento delle somme complessivamente dovute: in questo caso, le misure delle sanzioni ridotte (3,75% e 12,50%) saranno rapportate ai rispettivi maggiori tributi o minori crediti spettanti.
Si legge poi come le sanzioni siano commisurate, oltre alla maggiore imposta dovuta, anche al minor credito spettante se la dichiarazione originaria chiudeva, appunto, evidenziando un credito; sul punto pare logico affermare che il ravvedimento “proporzionale” nel caso in cui si determini un minor credito d’imposta vada determinato solo qualora il credito sia stato effettivamente già utilizzato in compensazione: in caso contrario, ossia se il credito rettificato è ancora a disposizione, la sanzione applicabile (e quindi da ravvedere) sarà quella fissa di € 258 (quindi, ridotta ad 1/8, pari ad € 32).