Nella frode fiscale il dolo specifico può coesistere con il dolo eventuale
di Marco BargagliCome noto per frode fiscale si intende un pernicioso sistema di evasione fiscale attuato con la chiara finalità di evadere le imposte o consentire a terzi l’evasione delle imposte.
Tali condotte sono sanzionate ai fini penali, in quanto a fronte di operazioni inesistenti, il soggetto attivo del reato può incorrere nella fattispecie di presentazione della dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti.
Nelle condotte più articolate e marcatamente fraudolente l’organizzazione illecita utilizza, per creare un credito Iva inesistente, particolari veicoli societari denominati “cartiere”, imprese prive di una minima organizzazione di uomini, mezzi e attrezzature, costituite con l’unico scopo di evadere le imposte dovute.
A livello normativo, l’ordinamento penale – tributario prevede specifiche sanzioni per arginare la frode fiscale:
- la reclusione da quattro a otto anni nei confronti di chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti indica, in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi passivi fittizi (ex articolo 2 D.Lgs. 74/2000). Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono comunque detenuti a fine di prova nei confronti dell’Amministrazione finanziaria. Infine, qualora l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni;
- la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (ex articolo 8 D.Lgs. 74/2000). L’emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato. Infine, qualora l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per singolo periodo d’imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni;
- la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute utilizzando in compensazione ex articolo 17 D.Lgs. 241/1997, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai 50 mila euro (ex articolo 10-quater D.Lgs. 74/2000).
Per i reati più gravi previsti dal richiamato D.Lgs. 74/2000, è anche prevista l’adozione della misura ablativa della “confisca per equivalente”, che consente di aggredire il patrimonio dell’evasore fiscale.
Ai sensi dell’articolo 12-bis D.Lgs. 74/2000, appunto rubricato “confisca”, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale (c.d. patteggiamento), per uno dei delitti previsti dal D.Lgs. 74/2000, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.
Interessanti spunti di riflessione in tema di dolo specifico e consapevolezza dell’acquirente nell’ambito della frode fiscale sono stati recentemente diramati dalla suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 37239 del 13.07.2022, nella quale è stato chiarito che il “dolo specifico di evasione” che integra la fattispecie delittuosa di cui al richiamato articolo 2 D.Lgs. 74/2000 (utilizzo di fatture per operazioni inesistenti), è caratterizzato dalla finalità di evadere le imposte.
Tuttavia, il dolo specifico può anche coesistere con il “dolo eventuale di evasione”, ossia nell’accettare il rischio che la presentazione della dichiarazione fraudolenta, comprensiva di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, possa determinare realmente un’evasione ai fini delle imposte dirette o dell’Iva.
In conclusione, gli Ermellini hanno rilevato che: “in tema di reati tributari, il dolo specifico richiesto per integrare il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall’articolo 2 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, rappresentato dal perseguimento della finalità evasiva, che deve aggiungersi alla volontà di realizzare l’evento tipico (la presentazione della dichiarazione), è compatibile con il dolo eventuale, ravvisabile nell’accettazione del rischio che l’azione di presentazione della dichiarazione, comprensiva anche di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, possa comportare l’evasione delle imposte dirette o dell’Iva”.