Nella notifica al difensore domiciliatario prevale l’elemento personale
di Luigi FerrajoliLa nullità e la inesistenza della notifica producono effetti diversi; inoltre, la notifica al difensore domiciliatario costituito effettuata in un luogo diverso dallo studio professionale è valida poiché deve darsi prevalenza all’elemento personale rispetto a quello topografico.
Tali principi sono stati affermati dalla Suprema Corte nella sentenza n. 8154 del 22.04.2015 con la quale ha rigettato il ricorso proposto dalla società contribuente che aveva lamentato il mancato accoglimento, da parte della CTR, dell’eccezione di inammissibilità dell’appello proposto dall’Ufficio, notificato in un luogo diverso da quello in cui, circa due anni prima, avevano trasferito il proprio studio i difensori presso i quali la ricorrente aveva eletto domicilio e consegnato ad una persona qualificatasi come “collaboratore addetto allo studio professionale”.
Ad avviso della Corte, mentre la notifica nulla corrisponde ad una violazione delle modalità di applicazione della disciplina normativa che regola il procedimento notificatorio, sicché quest’ultimo è riconoscibile negli atti compiuti dall’ufficiale notificatore – ad. es. il mancato rispetto dell’ordine tassativo delle persone abilitate a ricevere gli atti – e la costituzione in giudizio consente di sanare “ab origine” il vizio per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., viceversa nessuna efficacia sanante può riconoscersi in caso di “inesistenza” della notifica, rimanendo irrilevante che l’atto sia pervenuto a conoscenza del destinatario.
Infatti, prosegue il ragionamento dei giudici, non può logicamente concepirsi una sanatoria, con effetto “ex tunc”, di un atto che nella realtà giuridica non è mai venuto ad esistenza: la difformità dell’atto dal modello legale è, in questo caso, tale da impedire di riconoscere negli atti compiuti un’attività riconducibile allo stesso procedimento notificatorio disciplinato dalla legge. L’inesistenza si verifica, pertanto, quando le attività svolte sono del tutto avulse dalla fattispecie normativa astratta, come ad esempio nel caso in cui l’atto venga consegnato ad un soggetto diverso da una delle persone indicate nell’art. 139 c.p.c..
Ne consegue che la tardiva costituzione in giudizio della controparte, in caso di nullità della notificazione, sana la violazione come se non si fosse mai verificata. Viceversa, in caso di inesistenza, l’eventuale instaurazione del contraddittorio potrà operare solo con effetto “ex nunc”, atteso che la costituzione in giudizio non è effetto conseguenziale del procedimento notificatorio ma interviente quale atto di accettazione del contraddittorio, riferibile alla volontà del convenuto, con l’ulteriore corollario che l’atto di impugnazione non portato a conoscenza del destinatario potrà ritenersi tempestivo solo nel caso in cui la costituzione in giudizio avvenga prima della scadenza del termine di decadenza previsto per la proposizione dell’impugnazione.
Determinati gli effetti conseguenti ai vizi della notifica, la Suprema Corte ha analizzato l’ipotesi della notifica effettuata al difensore in un luogo diverso dal domicilio eletto per il giudizio, al fine di stabilire se possa essere ricondotta alla fattispecie della nullità o della inesistenza.
La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui “sussiste radicale inesistenza della notifica soltanto quando la stessa venga effettuata con consegna di copia dell’atto in luogo o a persona privi di qualsiasi rapporto con il suo destinatario, mentre nel caso in cui essa sia stata eseguita in un luogo od a persona non privi di “astratto collegamento” con il destinatario, ricorre mera nullità della notifica, sanata con effetto “ex tunc”, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 3, a seguito del raggiungimento dello scopo “.
Mutuando i principi collegati agli effetti dell’elezione di domicilio ai sensi del codice di procedura civile, anche nel processo tributario è dato distinguere tra l’elezione di domicilio “autonoma”, ove prevale l’elemento topografico (ossia il luogo fisico) compiuta volontariamente dal contribuente, che rimane onerato della comunicazione di eventuali successive variazioni del domicilio eletto – ai sensi dell’art. 17, co.1, del D.Lgs. n.546/1992 -, dalla mera indicazione come domiciliatario del difensore incaricato della assistena tecnica, ove prevale l’elemento personale, in relazione alla quale non assumono rilevanza eventuali successivi trasferimenti dello studio professionale del domiciliatario.
Da ciò discendono i seguenti corollari:
- il domiciliatario non è tenuto a comunicare le variazioni dell’indirizzo dello studio professionale (in assenza di specifica disposizione normativa);
- la parte che deve effettuare la notifica, ossia l’Amministrazione finanziaria, è onerata di verificare previamente, mediante ricerche presso gli albi, elenchi o ruoli professionali, il luogo in cui può essere utilmente eseguita (pur non essendovi un’apposita norma il principio si ritiene immanente alle norme che disciplinano il procedimento notificatorio).
Nella fattispecie in commento, secondo la Cassazione, essendo la notifica stata eseguita a persona non priva di astratto collegamento con il destinatario, si è trattato di ipotesi di mera nullità, sanata con effetto ex tunc dalla costituzione del contribuente.