Nelle Srl controlli distinti tra revisore legale e organo di controllo
di Emanuel MonzeglioIl nuovo documento di ricerca n. 247 di Assirevi, pubblicato nell’aprile 2022 che sostituisce e aggiorna il precedente (234R – Aprile 2021), fornisce alcuni orientamenti interpretativi in relazione al dettato normativo di cui all’articolo 2477 cod. civ..
In via preliminare è importante fare un breve excursus sulla normativa attualmente in vigore per la nomina del revisore o dell’organo di controllo.
Infatti, sulla base dei nuovi parametri individuati nell’articolo 2477 cod. civ., tale nomina dovrà avvenire entro la data di approvazione del bilancio d’esercizio 2022, ovvero nell’anno solare 2023. Il nuovo termine deriva dalle modifiche – ultima di una sequenza numerosa – apportate all’articolo 379, comma 3, del Codice della Crisi d’Impresa dall’articolo 1-bis D.L. 118/2021 (si veda il precedente contributo articolo “L’obbligo di nomina dell’organo di controllo nelle Srl: proroga e disciplina” del 13.01.2022).
Attualmente, il novellato comma 2, lettera c) dell’articolo 2477 cod. civ. prevede che le società a responsabilità limitata siano obbligate a nominare l’organo di controllo o il revisore se per due esercizi consecutivi superano uno dei seguenti limiti: totale dell’attivo euro 4.000.000, ricavi delle vendite e delle prestazioni euro 4.000.000 e dipendenti occupati in media durante l’esercizio pari a 20 unità. L’obbligo cessa nel momento in cui per tre esercizi consecutivi la società non supera alcuno dei limiti sopra descritti.
Analizzando la lettera dell’articolo 2477 cod. civ., pare lecita la possibilità per le Srl di optare “a propria scelta” per la nomina dell’organo di controllo – unipersonale o collegiale – o del revisore legale.
Emergono, quindi, tre possibili strutture diverse di controlli:
- solo interno: svolge sia la funzione di controllo sulla gestione sia la revisione legale. La funzione del controllo contabile è esercitabile dall’organo di controllo, in virtù del rinvio alla disciplina delle S.p.A., solamente in caso di assenza dell’obbligo di consolidamento e nella contestuale presenza di un’apposita clausola dello statuto che disponga tale possibilità;
- solo esterno: nomina di un revisore che svolga la sola revisione legale;
- interno ed esterno: nomina sia dell’organo di controllo sia del revisore legale.
L’elevata flessibilità concessa dal legislatore nell’ambito dei controlli nelle società a responsabilità limitata porta con sé alcune conseguenze.
Invero, l’elasticità nella scelta di optare per un controllo solo interno ovvero solo esterno comporta un mutamento sia del soggetto deputato al controllo sia della natura e dell’oggetto dei controlli cui si intende sottoporre la società.
Secondo quanto si legge nel documento di ricerca n. 247, ad avviso di Assirevi, qualora una società a responsabilità limitata opti per la nomina del solo revisore legale a quest’ultimo spetterà solamente l’attività di revisione legale, mentre “non potrà in nessun caso ritenersi che rientri fra i suoi compiti il controllo sulla gestione” ai sensi dell’articolo 2403 cod. civ..
Viceversa, nel caso in cui la scelta dovesse ricadere sulla nomina dell’organo di controllo, quest’ultimo svolgerà il controllo sulla gestione e, al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 2409-bis cod. civ., la revisione legale.
La conferma dell’orientamento succitato si ricava, in primo luogo, dal raffronto tra la normativa di riferimento dell’organo di controllo – ovvero l’articolo 2403 cod. civ. – e quella del revisore legale oggi disciplinata dal D.Lgs. 39/2010; in seconda battuta dal fatto che l’articolo 2477, comma 1, cod. civ. non può essere letto nel senso per cui l’atto costitutivo potrebbe determinare competenze e poteri del revisore legale.
Nel proseguo del documento, Assirevi chiarisce che, indipendentemente dall’assetto di controlli scelto dalla società, la revisione legale dovrebbe essere una tipologia di controllo minimo obbligatorio. Il tutto supportato dall’inserimento della locuzione “ivi compresa l’attività di revisione legale dei conti” secondo cui il legislatore avrebbe inteso chiarire come tale controllo debba in ogni caso essere attribuito ad un soggetto, sia esso l’organo di controllo (unipersonale o collegiale) o un revisore legale.
In conclusione si può, quindi, affermare con ragionevole certezza che nel caso in cui la società – obbligata alla nomina dell’organo di controllo o del revisore legale ai sensi dell’articolo 2477 cod. civ. – opti per la nomina del solo revisore legale, esso non può in nessun modo esercitare il controllo sulla gestione essendo incaricato della sola funzione di controllo contabile.