25 Ottobre 2024

Neo residenti: aumentata a euro 200.000 l’imposta sostitutiva annua

di Francesca Benini
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La scheda di FISCOPRATICO

Con l’articolo 2, D.L. 113/2024 (c.d. Decreto Omnibus), convertito in L. 143/2024, il legislatore ha introdotto un aumento dell’imposta sostitutiva che deve essere versata, ai sensi dell’articolo 24-bis, Tuir, sui redditi di fonte estera da parte dei c.d. “neo-residenti”, ossia da parte di quelle persone fisiche di qualsiasi nazionalità che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia.

Tale imposta sostitutiva, infatti, è stata aumentata da euro 100.000 a euro 200.000 per quei soggetti che trasferiscono la propria residenza ex articolo 43 cod. civ. in Italia successivamente al 10.8.2024 (data di entrata in vigore del decreto).

Nessun aumento, invece, è stato previsto in relazione all’imposta sostitutiva dovuta dai familiari dei neo-residenti che – eventualmente – decidono di aderire al medesimo regime agevolativo ex articolo 24-bis, Tuir: per quest’ultimi, infatti, l’imposta da versare è rimasta pari a euro 25.000.

Ma andiamo con ordine.

Il regime agevolativo ex articolo 24-bis, Tuir, è un regime fiscale particolarmente allettante, che è stato introdotto nel nostro ordinamento nel tentativo di attrarre investimenti esteri in Italia e, in particolare, di incentivare l’interesse dei contribuenti (e delle loro famiglie) che detengono elevati patrimoni all’estero.

La ratio che sta alla base di tale regime non è quella di “fare un regalo” ai c.d. “paperoni”, ma quella di incoraggiare un’immigrazione nel territorio italiano di persone con alte capacità di spesa e di consumo che aiutino, insieme ad altri interventi di policy economica, a riattivare il circolo economico virtuoso che l’aumento dei consumi privati porta all’interno di un qualsiasi sistema economico.

Il regime dei neo-residenti, infatti, consente, per un periodo massimo di 15 anni, di versare all’Erario italiano un’imposta sostitutiva fissa annua di euro 200.000 (prima, come detto, pari a euro 100.000) sul totale ammontare dei redditi di fonte estera, a prescindere dalla loro consistenza.

I redditi di fonte italiana, invece, non rientrano nel computo dell’imposta sostitutiva: tali redditi, infatti, rimangono assoggettati alla tassazione ordinaria, incentrata sull’imposta sui redditi delle persone fisiche (Irpef) progressiva in base alla propria aliquota marginale.

Il regime dei neo-residenti, inoltre, può essere esteso anche ai familiari del contribuente mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva annua pari a euro 25.000 per ciascuno dei familiari interessati (importo che, come detto, non è stato modificato dal c.d. Decreto Omnibus).

Il regime dei neo-residenti, inoltre, presenta ulteriori aspetti premiali: dispensa il contribuente dall’obbligo di compilazione del c.d. “Quadro RW” e prevede una totale esenzione dall’imposta sulle successioni e sulle donazioni dei beni esistenti all’estero, oltre che un esonero dal pagamento delle imposte patrimoniali sugli immobili situati all’estero (Ivie) e sulle consistenze finanziarie detenute all’estero (Ivafe).

Il regime dei neo-residenti, che si esercita su opzione del contribuente (e dei propri familiari), è applicabile solamente se il contribuente, nei dieci anni precedenti all’opzione, non è stato residente ai fini fiscali in Italia per più di un anno.

La norma non prevede vincoli in merito agli Stati di provenienza, diversamente da quanto avviene nel contesto dell’imposizione sostitutiva per i titolari di pensione estera, subordinata al fatto che il trasferimento avvenga da Stati con i quali è possibile uno scambio di informazioni.

Il raddoppio della misura dell’imposta sostitutiva introdotto dal Decreto Omnibus (da euro 100.000 a euro 200.000), come detto, ha effetto per i contribuenti che si trasferiscono in Italia, ai sensi dell’articolo 43, cod. civ. successivamente al 10.8.2024.

Ciò significa che non sono interessati dalla nuova misura e, quindi, continuano a versare un’imposta sostitutiva pari a euro 100.000:

  1. i soggetti che hanno esercitato l’opzione in passato (o che la eserciteranno nel Modello REDDITI 2024 a fronte di un trasferimento di residenza civilistica avvenuto nel 2023);
  2. i soggetti che hanno trasferito la propria residenza anagrafica nella prima metà del 2024.

Per i trasferimenti operanti nella seconda metà del 2024, invece, fermo restando che le agevolazioni spetteranno solo nel 2025, coesisteranno due regimi distinti:

  1. i soggetti che hanno trasferito la residenza anagrafica entro il 10.8.2024, continueranno a pagare euro 100.000 per ogni anno;
  2. per i soggetti, invece, che hanno trasferito la residenza anagrafica dall’11.8.2024, l’imposta sostitutiva sarà raddoppiata.

Il quadro che emerge dall’analisi del regime dei neo-residenti, nonostante l’aumento previsto dal c.d. Decreto Omnibus dell’imposta sostitutiva, è, in ogni caso, di un’agevolazione che presenta indubbi aspetti di interesse per quei contribuenti che vogliano trasferirsi in Italia e, allo stesso tempo, vogliano evitare che una tale scelta possa, almeno per i quindici anni di validità dell’opzione, avere un inefficiente effetto tributario sulla gestione del loro patrimonio e dei redditi da essi ritratti.