Nessun litisconsorzio necessario in caso di omessa notifica dell’atto presupposto
di Angelo GinexIn tema di processo tributario, non è configurabile alcun litisconsorzio necessario tra Ente impositore e Agente della riscossione nella ipotesi in cui il contribuente impugni una cartella di pagamento deducendo il vizio di notifica o l’invalidità dell’atto presupposto e chiami in causa solo uno di tali soggetti, con la conseguenza che il giudice non può disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio ma è interesse della parte evocata in giudizio instare per la chiamata in causa nei termini di legge.
È questo l’importante principio affermato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 14209 del 24.05.2019.
La vicenda muove dall’impugnazione di varie intimazioni di pagamento da parte di una società, la quale contestava sia vizi propri, sia il merito della pretesa impositiva.
L’impugnazione era, tuttavia, promossa soltanto contro l’Agente della riscossione e ciò induceva i giudici di prime cure a dichiarare inammissibile il ricorso per violazione dell’articolo 102 c.p.c. e 14 D.Lgs. 546/1992.
In particolare, detta pronuncia si fondava sull’assunto per il quale, nei casi in cui si muovono eccezioni relative anche al merito della pretesa, si configurerebbe un’ipotesi di litisconsorzio necessario tra Agente della riscossione ed Ente impositore.
Pertanto, incomberebbe sul contribuente l’onere di chiamare in causa entrambi gli Enti.
A detta pronuncia seguiva il ricorso in appello da parte del contribuente e i giudici di seconde cure procedevano a riformare la sentenza di primo grado, chiarendo che spetterebbe all’Agente della riscossione integrare il contraddittorio, stante in ogni caso il litisconsorzio necessario tra i due Enti.
Non essendo ciò avvenuto ad opera della parte interessata, seguiva l’annullamento degli atti impugnati.
L’Agente della riscossione, dunque, ricorreva per cassazione deducendo la violazione di legge ex articolo 360, comma 1 n. 3 c.p.c., per erronea applicazione degli articoli 112 c.p.c. e 59 D.Lgs. 546/1992, nonché l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione della sentenza, ex articolo 360, comma 1 n. 5 c.p.c.
Nella specie, esso deduceva che il giudice del gravame avesse errato nel non pronunciarsi tanto sull’eccepita carenza della propria legittimazione passiva per le contestazioni attinenti al merito della pretesa, quanto sulla subordinata istanza di rimessione della causa al giudice di prime cure, una volta rilevata la necessità di disporre l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’articolo 59, comma 1, lett. b), D.Lgs. 546/1992.
Inoltre, dalla rilevata presenza di un litisconsorzio necessario e dalla mancata integrazione del contraddittorio, mai sarebbe potuta scaturire dal giudice del gravame una pronuncia di annullamento degli atti impugnati.
I Giudici di vertice, accogliendo il ricorso dell’Agente della riscossione, in riferimento all’erroneo annullamento degli atti impugnati e ritenendo di esaminare congiuntamente le doglianze del ricorrente, data la loro intima connessione, hanno dapprima ribadito che, secondo pacifico e consolidato orientamento giurisprudenziale, il contribuente che impugna una cartella di pagamento per motivi attinenti all’omessa notifica o all’invalidità degli atti presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell’Ente impositore quanto del riscossore, senza che tra i due soggetti si configuri alcun litisconsorzio necessario (SS.UU., n. 16412/2007).
È fatto salvo, in ogni caso, l’onere per l’Agente della riscossione di chiamare in causa l’Ente impositore, in sede di costituzione in giudizio, per manlevarlo dall’esito infausto della controversia, ai sensi dell’articolo 39 D.Lgs. 112/1999 (ex multis, Cass., nn. 10019/2018, 10528/2017, 9762/2014, 21220/2012 e 1532/2012).
Da ciò ne deriva che la mancata chiamata in causa non produce l’invalidità del procedimento per mancata integrazione del contraddittorio, né l’inopponibilità della sentenza nei confronti dell’Ente impositore pretermesso, quanto l’effetto costituito dalla responsabilità del riscossore per le eventuali conseguenze negative della lite sulla sorte del credito.
Quindi, nel caso de quo, ha errato il giudice del gravame nel ritenere tanto che si trattasse di un’ipotesi di litisconsorzio necessario, quanto che dall’omessa integrazione del contraddittorio derivasse ex se l’annullamento degli atti impositivi.
Per contro, agendo nel pieno rispetto della legge, egli avrebbe dovuto riformare la prima decisione e decidere nel merito la controversia, in base ai motivi riproposti in appello dal contribuente.
Per tali considerazioni, il ricorso dell’Agente della riscossione è stato accolto, e la sentenza cassata con rinvio al giudice di seconde cure, in differente composizione.