1 Ottobre 2014

Nessuna detrazione Iva senza contratto

di Francesco Greggio
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La
sentenza della Corte di Cassazione n.17021 del 25 luglio 2014 ha sancito che il diritto alla detrazione Iva non sussiste se lo scambio di servizi a titolo oneroso non è regolamentato all’interno di un contratto fra aziende. Tale concetto era già stato ribadito nella
sentenza della Corte di Cassazione n.215 del 10 ottobre 2002, nella quale i giudici affermavano che “
non costituisce prestazione di servizio soggetta ad Iva l’attività svolta da un soggetto a vantaggio di un altro autonomamente e senza obbligo nei confronti di quest’ultimo”.
Nella fattispecie in esame, l’Amministrazione Finanziaria contestava
l’indebita detrazione dell’imposta alla
società poiché correlata a cessioni di danaro a titolo gratuito indicate peraltro in fattura come “premi di impegnativa” cui non corrispondeva alcun obbligo contrattuale di fare, non fare o permettere a carico della società concessionaria di spazi pubblicitari.
In particolare, l’assenza del
vincolo sinallagmatico tra il versamento di tale somma e l’obbligo della controparte di effettuare una
determinata prestazione, ne determina la
non assoggettabilità al tributo.
Il ricorso della società veniva accolto dal giudice di primo grado e confermato in appello,  motivando il proprio convincimento nel senso che -atteso che ”
il rapporto che esiste tra le due società è un rapporto clientelare, luna fornisce pubblicità ed emette fattura sull’altra che ne paga il prezzo”- l’Agenzia non aveva fornito prova che non si fosse trattato di un “effettivo scambio di servizi”, sicché non si poteva concludere che i pagamenti effettuati tra le due società fossero “soltanto uno scambio di danaro”.
La vicenda è arrivata così dinanzi alla Suprema Corte, la quale affermando il principio che non “
costituisce prestazione di servizio soggetta ad Iva l’attività svolta da un soggetto a vantaggio di un altro autonomamente e senza obbligo nei confronti di quest’ultimo”, ha accolto il ricorso da parte dell’Amministrazione Finanziaria e ha rinviato il giudizio alla commissione competente.
La Suprema Corte, specifica inoltre, che sul
fronte probatorio, compete a chi assume il diritto a detrarre l’imposta,
l’onere di dimostrare quale sia la prestazione a fronte del quale il corrispettivo è stato pagato, proprio al fine di confermare che la transazione risulta contenuta nell’ambito di
applicazione del regime Iva, considerato che l’art. 19 del Dpr 633/72, limita il diritto alla detrazione agli acquisti di beni e servizi
inerenti l’attività dell’impresa o dell’arte e professione.
Tuttavia, quand’anche i giudici avessero ritenuto per provata una fattispecie negoziale sottostante le parti, desunta dalla documentazione acquisita, non sarebbero stati rinvenuti egli
elementi certi, che era onere della parte ricorrente fornire, che oggetto della pattuizione fossero degli
sconti e non un
premio   denaro –  così come letteralmente indicato nelle fatture – che
non dà diritto ad alcuna detrazione.
Occorre precisare che molto spesso i
premi in denaro elargiti anche sotto forma di sconti o contributi, frequentemente concessi dal fornitore per il raggiungimento di determinati obiettivi, creano problemi di
inquadramento metodologico. La differenza tipologica dei due concetti è la seguente:
  • Lo sconto è una componente che incide direttamente sul prezzo della merce compravenduta o del servizio scambiato riducendone l’ammontare dovuto per le singole operazioni compiute;
  • Il premio di fine anno è un contributo autonomo riconosciuto indistintamente a   fine   esercizio al cliente al raggiungimento di un determinato fatturato o comunque per incentivarlo a futuri acquisti.
La disciplina degli
sconti e abbuoni trova fondamento nel c.2 dell’art 26 del Dpr 633/72. La norma prevede che, se un’operazione per la quale è stata emessa fattura, successivamente alla registrazione, viene in e meno in tutto in parte o se ne riduce l’ammontare imponibile in conseguenza ad abbuoni o sconti
previsti contrattualmente, il diritto di portare in detrazione l’imposta ai sensi dell’art. 19 del Dpr 633/72, spetta al cedente o al prestatore, registrandola a norma dell’art. 25 del medesimo decreto.
Per attivare la procedura di
variazione in diminuzione è quindi indispensabile che l’applicazione di sconti sia stata
prevista nel contratto originario e subordinata ad una determinata condizione (cd sconto condizionato) e non deve trattarsi di “premio o bonus” in genere (
sentenza della Corte di Cassazione n.5006 del 5 marzo 2007) il quale è soggetto a tutt’altra disciplina e non dà diritto ad alcuna detrazione.
In definitiva se i
premi in denaro, elargiti anche sotto forma di sconti e contributi, vengono corrisposti a fronte di un rapporto avente
natura sinallagmatica, i premi si configurano come il corrispettivo di autonome prestazioni di servizi che vanno
assoggettate ad Iva. Se invece si configurano come mere erogazioni di denaro per il perseguimento di obiettivi di carattere generale, queste rappresentano operazioni da considerarsi
fuori dal campo di applicazione dell’Iva ai sensi del c.3 lettera a) art. 2 del Dpr 633/72.