Nessuna retroattività per il monitoraggio dei finanziamenti
di Fabio Garrini
Una delle principali novità che ha interessato la comunicazione dei finanziamenti, riguarda la definitiva archiviazione delle interpretazioni ministeriali che sembravano pretendere l’obbligo per i contribuenti di inserire, nella comunicazione in scadenza il prossimo 12 dicembre, anche i finanziamenti realizzati nel passato purché ancora in essere al 17.09.2011 (data di entrata in vigore del D.L. n. 138/2011).
La disciplina e la precedente interpretazione
Il D.L. n. 138/2011 ha introdotto l’obbligo, oltre che di comunicare i beni utilizzati dai soci per le proprie private esigenze, di giustificare i finanziamenti effettuati dai soci nei confronti della società, se di importo superiore ad € 3.600: oltre ai finanziamenti vanno altresì evidenziate anche le capitalizzazioni (quindi apporti non a titolo di capitale di finanziamento, ma a titolo di capitale proprio, quali, ad esempio, i versamenti a fondo perduto ricevuti dalla società).
Si noti che il monitoraggio dei beni e dei finanziamenti, malgrado siano da includere nel medesimo modello, in realtà sono due adempimenti distinti.
Come chiarito dalla C.M. 19.6.2012, n. 25, i finanziamenti vanno comunicati indipendentemente dalla finalità per la quale sono stati effettuati: quindi, non è necessario che il socio li abbia erogati al fine di consentire alla società di acquistare il bene che, successivamente, egli ha ricevuto in uso. Tale interpretazione pare del tutto confermata anche dal Provvedimento 2.8.2013.
L’interpretazione che però appariva davvero più complicata da mettere in atto riguardava l’orizzonte di monitoraggio. Al paragrafo 5.5 del citato documento di prassi si legge infatti: “Per i finanziamenti ed i versamenti effettuati o ricevuti dai soci, così come per ogni altro bene concesso in godimento, vanno comunicati anzitutto quelli concretizzati nel periodo d’imposta 2011. In sede di prima applicazione, vanno altresì comunicati i finanziamenti ed i versamenti che, pur realizzati in precedenti periodi d’imposta, risultano ancora in essere nel periodo d’imposta in corso al 17 settembre 2011.”
A tutti era da subito parso un monitoraggio irrealizzabile, visto che risultava davvero arduo (se non impossibile) fare un “check” in tutte le società per verificare l’esistenza di finanziamenti effettuati molti anni prima. Oltretutto, detto lavoro si prospettava del tutto inutile anche per l’Amministrazione Finanziaria: se lo scopo è raccogliere informazioni circa erogazioni di denaro per valutare la posizione del contribuente ai fini del (possibile) redditometro, che scopo avrebbe il monitoraggio di un flusso verso la società avvenuto molti anni addietro in un periodo d’imposta non più accertabile?
Evidentemente sarebbe servito davvero a poco.
Monitoraggio solo dal 2012
Forse proprio per tale motivo, con il Provvedimento di approvazione del nuovo modello, l’Agenzia cambia direzione, sposando una posizione molto più ragionevole: nell’art. 2 del citato Provvedimento viene infatti stabilito che solo i finanziamenti e gli apporti eseguiti nel 2012 vanno inseriti nel modello, mentre sono esclusi quelli eseguiti negli anni precedenti, anche se persistenti nel 2012.
Viene quindi fortunatamente meno l’obbligo di monitoraggio per i “vecchi” finanziamenti, come l’Agenzia aveva affermato prima della pubblicazione del nuovo Provvedimento e pertanto vi sarà l’obbligo di monitorare solo i flussi in ingresso a favore delle società realizzati nel corso di ciascun periodo d’imposta interessato, evitando l’onere di dover gestire tutto il pregresso.
Tale previsione agevola di fatto la situazione anche (e soprattutto) per le imprese in contabilità semplificata che, si ricorda, non presentano alcun esonero a tal fine: se l’assenza dello stato patrimoniale avrebbe creato una posizione di totale “stallo” nel gestire il pregresso per tali soggetti (l’assenza di un bilancio non consente di tenere traccia del pregresso) il fatto di dover monitorare solo il 2012 attenua di molto le complicazioni derivanti da una gestione contabile che non permette di tenere traccia delle movimentazioni finanziarie.
Restituzione irrilevante?
Sia il Modello che il Provvedimento non assegnano alcuna valenza alla condizione che il finanziamento sia esistente al 31.12 di ogni esercizio, per cui deve ritenersi che vada segnalato il finanziamento eseguito nell’anno, anche se lo stesso è stato restituito entro il 31 dicembre e quindi non risulta nel bilancio.
Se si riflette sull’obiettivo della comunicazione (informazioni rilevanti per innescare un accertamento sulla capacità di spesa del socio finanziatore) non sembra utile comunicare il finanziamento eseguito e restituito nello stesso periodo d’imposta, ma letteralmente l’obbligo sussiste: su questo punto saranno necessari opportuni chiarimenti.