Nessuna ritenuta sui compensi erogati ai dipendenti dei forfettari?
di Fabio GarriniIn precedente intervento abbiamo esaminato la disciplina recata dall’articolo 1, comma 69, L. 190/2014 riguardante l’esonero, a favore dei contribuenti che hanno aderito al regime forfettario, dagli obblighi inerenti il ruolo di sostituto d’imposta.
Se la disciplina pare chiara quando il percettore sia soggetto titolare di partita Iva, dubbi più consistenti si pongono quando il percettore risulti dipendente del contribuente forfettario.
Su questo tema consta il parere fornito dalla Fondazione Studi dei consulenti del lavoro, diramato lo scorso 8 febbraio 2019.
I forfettari ed i dipendenti
Come si legge nello studio citato, la disciplina del richiamato articolo 1, comma 69, L. 190/2014 ha inteso specificare che il contribuente forfettario, che eroga compensi a soggetti per i quali è prevista l’applicazione della ritenuta, come nel caso dei lavoratori dipendenti, non è tenuto ad operare e versare alcuna ritenuta d’acconto, in quanto non assume la veste di sostituto d’imposta per espressa previsione normativa.
Quindi, non vi sarebbe alcun dubbio che tale esonero si debba ritenere applicabile anche alle ritenute che teoricamente dovrebbero essere operate a carico dei dipendenti.
Di interesse è altresì l’indicazione del fatto che le ritenute previdenziali sfuggono da tale esonero: le eventuali buste paga riguardanti i lavoratori che prestano la loro attività alle dipendenze di datori di lavoro forfettari, secondo la Fondazione, devono indicare le spettanze economiche del lavoratore, le ritenute previdenziali, ma non quelle fiscali.
Al contrario, viene sollevato il dubbio circa il comportamento da tenere (ossia se si debba operare o meno la ritenuta) in relazione alle addizionali: in particolare, la questione viene posta per le addizionali 2018, che sono versate a rate nel 2019.
Con riferimento agli aspetti informativi, viene evidenziato che il contribuente forfettario è tenuto a riportare nella propria dichiarazione dei redditi il codice fiscale del soggetto percettore del compenso per il quale non è stata versata la ritenuta d’acconto e l’ammontare del compenso corrisposto.
Nel caso siano stati corrisposti più compensi o redditi, sarà necessario compilare un distinto rigo per ciascun soggetto percettore.
La Fondazione si sofferma anche sulla documentazione che deve essere rilasciata al lavoratore dipendente, in relazione al reddito corrisposto, sul quale non sono stati operati prelievi dal soggetto erogante.
Al tal fine viene richiamato il parere fornito dalla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate della Campania, in risposta all’interpello n. 954-881 del 27.07.2017, nel quale si afferma che, poiché la Certificazione Unica ha la funzione di certificare anche i dati assistenziali e previdenziali, i contribuenti che applicano il regime forfettario e hanno lavoratori subordinati sono tenuti a compilare la sezione relativa ai dati previdenziali e assistenziali e ad inviare la CU.
Secondo la Fondazione, i contribuenti in regime forfettario dovranno quindi compilare la Certificazione Unica per la sola sezione relativa ai dati previdenziali ed assistenziali, mentre non dovranno compilare ed inviare il modello 770.
Al lavoratore, invece, sarà consegnata una semplice attestazione delle retribuzioni corrisposte, come nel caso dei lavoratori domestici.
Resterà, dunque, in capo al lavoratore l’onere di presentare il proprio modello della dichiarazione dei redditi allo scopo di assoggettare a tassazione il reddito di lavoro dipendente percepito nel corso dell’anno fiscale competente.
Quindi, a fronte di una (parziale) semplificazione a favore del datore di lavoro, sorge una (certa) complicazione a carico del lavoratore dipendente.
Va però rimarcato che tale esonero non si deve leggere come un divieto: infatti, il citato articolo 1, comma 69, L. 190/2014 afferma che i forfettari “non sono tenuti…” ad operare le ritenute, ma non afferma che tale comportamento sia loro precluso.
Quindi, al fine di risolvere ogni problema e nel silenzio dell’Amministrazione Finanziaria, non pare vi siano elementi ostativi per il forfettario che intendesse operare le ordinarie ritenute a carico dei datori di lavoro; in tal caso, si ritiene che in capo al forfettario si pongano anche tutti i relativi adempimenti (in primis, CU e 770).
Sul punto, a parere di chi scrive non pare ricevibile la contestazione, sollevata da parte di taluno, che il fatto di operare ritenute sui compensi erogati ai percettori possa considerarsi comportamento atto a manifestare una opzione per il regime ordinario, quale comportamento concludente.
Come infatti appena argomentato, l’esonero dagli obblighi di sostituto d’imposta deve leggersi come una facoltà, quindi il fatto di operare spontaneamente le ritenute sarebbe comportamento che può considerarsi compatibile con il regime forfettario.