4 Ottobre 2018

Neutralità “condizionata” per il conferimento di ramo d’azienda

di Fabio Landuzzi
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Nella risoluzione 63/E/2018 l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito ad una operazione di conferimento di un ramo di azienda appartenente ad una stabile organizzazione in Italia di una società residente in altro Stato della UE in favore di una società di capitali residente in Italia ed appartenente allo stesso gruppo di imprese.

Due sono gli aspetti di particolare interesse che sono stati sottoposti alla soluzione interpretativa dell’Agenzia delle Entrate:

  • il primo riguarda l’assoggettamento di una siffatta operazione al regime di neutralità prescritto dall’articolo 176 Tuir per le operazioni di conferimento di azienda (e di ramo di azienda) “domestiche”;
  • il secondo riguarda invece la fiscalità delle vicende afferenti la partecipazione nella società conferitaria conseguente alla esecuzione del conferimento e quindi all’aumento del capitale sociale della conferitaria.

Al primo dei due quesiti, quello afferente il regime fiscale della descritta operazione, l’Amministrazione fornisce risposta positiva, e lo fa a partire dalla riconducibilità del caso di specie nell’ambito della disposizione contenuta all’articolo 178, comma 1, lett. c), Tuir; da ciò consegue, in forza del rinvio operato dal successivo articolo 179, comma 2, primo periodo, Tuir, l’applicazione anche alla siffatta operazione del regime di neutralità necessaria prescritto dall’articolo 176 Tuir.

Tuttavia, nell’affrontare in modo più articolato il secondo tema in discussione, quello riferito agli effetti dell’operazione di conferimento sulla partecipazione al capitale della conferitaria, l’Agenzia delle Entrate fornisce anche una puntualizzazione circa la condizione che deve realizzarsi perché il conferimento in questione possa fruire del predetto regime di continuità di valori fiscali.

Con riguardo alla partecipazione, i temi dubbi sono essenzialmente due: a quale entità deve essere “assegnata” la partecipazione al capitale della conferitaria riveniente dalla esecuzione del conferimento? Ovvero, alla stabile organizzazione, oppure alla sua casa madre estera? E, ove si ritenesse che la partecipazione debba essere attribuita alla stabile organizzazione, a quale regime fiscale dovrebbero essere soggette le sue successive vicende traslative?

Nell’esaminare tali aspetti, l’Agenzia delle Entrate ritorna dapprima proprio sul tema della neutralità fiscale del conferimento per il soggetto conferente (la stabile organizzazione), evidenziando che tale neutralità può essere applicata solo se la partecipazione al capitale della conferitaria confluisce nella contabilità della stabile organizzazione, in quanto entità dante causa da cui provengono gli elementi che compongono il compendio aziendale conferito.

Quindi, le partecipazioni emesse dalla conferitaria devono, secondo la soluzione a cui accede la risoluzione in commento, essere attribuite alla stabile organizzazione italiana conferente se si vuole accedere al regime di neutralità di cui all’articolo 176 Tuir.

E se ciò non accadesse, ovvero se le partecipazioni fossero attribuite direttamente alla casa madre estera?

Le partecipazioni si intenderebbero realizzate (dalla stabile organizzazione) al loro valore normale, in forza dell’articolo 179, comma 6, Tuir. Quindi, in ogni caso, ai fini fiscali è come se dette partecipazioni transitassero comunque – anche per finzione fiscale – nel patrimonio della stabile organizzazione per essere realizzate al loro valore normale.

L’Agenzia delle Entrate richiama poi un’ulteriore condizione affinché il regime di neutralità possa funzionare: l’assegnazione delle partecipazioni al capitale della conferitaria al patrimonio della stabile organizzazione deve essere accompagnato da una “connessione funzionale” tra detta partecipazione e il patrimonio stesso della stabile organizzazione.

Infine, il tema del regime fiscale delle vicende traslative della partecipazione ricevuta dalla stabile organizzazione. Sia ove si tratti di assegnazione alla casa madre estera immediata, vuoi perché così deciso in atti o vuoi perché non vi sia connessione funzionale con la stabile organizzazione, la plusvalenza realizzata potrà beneficiare della participation exemption, ricorrendo le condizioni prescritte dall’articolo 87 Tuir. A questo riguardo, il valore fiscale di carico delle partecipazioni corrisponderà al valore fiscale del ramo di azienda conferito per la stabile organizzazione conferente.

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