Neutralità per il conferimento da parte di una stabile organizzazione
di Domenico SantoroGianluca CristoforiL’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 63/E/2018, ha confermato l’applicabilità del regime di neutralità fiscale previsto dagli articoli 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 2, Tuir, al conferimento posto in essere da una società residente in un altro Paese dell’Unione europea, di un ramo d’azienda di pertinenza della sua stabile organizzazione radicata in Italia a beneficio di una società conferitaria ivi residente.
In merito, è stato in primo luogo preso atto della circostanza per cui da tale operazione non sarebbe rinvenibile alcun rischio di eventuali pregiudizi alla potestà impositiva dello Stato italiano, tant’è che questi potrà comunque continuare ad esercitare il prelievo sui futuri atti realizzativi dei beni costituenti il compendio aziendale conferito che, per quanto perfezionati da un soggetto diverso, sono pur sempre riconducibili al patrimonio di un’impresa fiscalmente residente in Italia.
Più in dettaglio, il citato articolo 178, comma 1, lett. c), Tuir prevede l’applicabilità della disciplina prevista per le operazioni straordinarie fra soggetti residenti in Stati membri dell’Unione europea anche “ai conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa da uno ad altro dei soggetti indicati nella lettera a), residenti in Stati diversi della Comunità, sempre che uno dei due sia residente nel territorio dello Stato”.
Per tali conferimenti di azienda – cui è da ritenersi assimilato, secondo la tesi interpretativa fatta propria dall’Agenzia delle Entrate, il conferimento di un ramo d’azienda riferibile a una stabile organizzazione radicata in Italia da parte di una società non residente, a beneficio di una società residente nel territorio dello Stato – l’articolo 179, comma 2, primo periodo, Tuir prevede l’applicabilità del regime di neutralità fiscale, così come declinato per le operazioni di conferimento d’azienda dall’articolo 176 Tuir.
Tale regime di neutralità, analogamente a quanto previsto per i conferimenti d’azienda “domestici”, è, tuttavia, condizionato al rigido rispetto delle seguenti due condizioni:
- che la partecipazione nella società conferitaria confluisca nella medesima contabilità della stabile organizzazione “conferente” (di cui all’articolo 14, comma 5, D.P.R. 600/1973) da cui “provengono” gli asset costituenti il compendio aziendale conferito, in conformità con quanto previsto dall’articolo 176, comma 4, Tuir, ferma restando, inoltre, la sussistenza di una connessione funzionale tra tale partecipazione e il patrimonio della stabile organizzazione, secondo quanto previsto dall’articolo 152 Tuir;
- che la partecipazione nella società conferitaria assuma, in capo alla stabile organizzazione “conferente”, una valorizzazione ai fini fiscali pari al medesimo valore che il ramo d’azienda oggetto di conferimento assumeva in capo alla stessa prima dell’operazione.
Detto in altri termini, al fine di beneficiare del regime di neutralità fiscale, coerentemente con l’applicazione del principio/finzione elaborato in ambito Ocse che vede la stabile organizzazione quale “functionally separate entity” (impresa indipendente, distinta e separata dalla casa madre da cui promana) è, quindi, necessario che la stabile organizzazione “conferente” operi una sorta di “sostituzione” dei beni che compongono il ramo d’azienda conferito con la partecipazione ricevuta per effetto del conferimento, iscrivendola conseguentemente nel proprio “bilancio” (vale a dire nell’“apposito rendiconto economico e patrimoniale” relativo alla gestione della stabile organizzazione, previsto dall’articolo 152 Tuir), assumendo – quale valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione ricevuta – quello del ramo d’azienda oggetto di conferimento.
Nel caso in cui, invece, la partecipazione nella società conferitaria ottenuta a fronte del conferimento non fosse assegnata alla stabile organizzazione “conferente” (poiché assegnata direttamente, all’atto del conferimento, alla casa madre), ovvero fosse successivamente trasferita alla casa madre, oppure mancasse all’atto del conferimento (o venisse successivamente a mancare) la richiamata connessione funzionale tra la partecipazione ricevuta in contropartita del conferimento e il patrimonio della detta stabile organizzazione, ne conseguirebbe che:
- tale partecipazione sarebbe da considerare come realizzata al valore normale, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 179, comma 6, Tuir;
- l’eventuale plusvalenza realizzata dalla stabile organizzazione “conferente” sarebbe considerata parzialmente esente in sede di determinazione del reddito imponibile (ovvero, in alternativa, l’eventuale minusvalenza risulterebbe indeducibile) ove tale partecipazione possedesse i requisiti per fruire del regime della participation exemption di cui all’articolo 87 Tuir.