Niente annotazione sul libretto per le auto ai dipendenti
di Davide De Giorgi3 novembre 2014 saranno
operative le nuove
disposizioni in materia di variazione della denominazione o delle generalità dell’intestatario della carta di circolazione e di intestazione temporanea di veicoli.
comma 4-bis dell’
art. 94, D.Lgs. n.285/1992 c.d.s., rubricato “
Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell’intestatario”, introdotto dall’art. 12, comma 1, lett. a), della L. n. 120/2010, ha previsto degli
obblighi di comunicazione, finalizzati all’aggiornamento dell’Archivio Nazionale dei Veicoli e dei documenti di circolazione, in caso di atti, diversi da quelli previsti dal co. 1 del medesimo art. 94 c.d.s. (trasferimenti di proprietà, costituzione di usufrutto, contratti di
leasing), dai quali derivino
variazioni concernenti gli intestatari delle carte di circolazione, ovvero che comportino la
disponibilità dei veicoli, per
periodi superiori ai 30 giorni, in favore di soggetti diversi dagli intestatari stessi.
fattispecie ricadenti nella nuova previsione legislativa è stata demandata al regolamento di esecuzione ed attuazione del c.d.s. (d.P.R. n. 495/1992), nel quale è stato introdotto il nuovo
art. 247-bis.
circolare n. 15513/2014 con la quale vengono forniti chiarimenti operativi e vengono forniti i modelli
standard da utilizzare in sede di adempimento.
dal 3 novembre invece,
in caso di omissione verranno applicate le
sanzioni previste dal medesimo art. 94, co. 4-
bis, c.d.s.. E che di sanzioni “pesanti” si tratti non vi è dubbio.
minimo di Euro 705 fino ad
un massimo di Euro 3.526. Inoltre, in base al tenore letterale della norma, al co. 5, è disposto l’
immediato ritiro della carta di circolazione.
veicoli aziendali è stata prevista una
disciplina ad hoc.
disponibilità del veicolo aziendale (vale sia per le aziende pubbliche che per quelle private) in
comodato d’uso gratuito ai propri dipendenti, per un
periodo superiore a 30 giorni, un
rappresentante dell’azienda (munito del potere di agire in nome e per conto dell’azienda, e munito di delega scritta rilasciata dal dipendente) debba provvedere alla presentazione di un’apposita istanza (conforme al Modello “
Allegato B\1” presente a margine della circolare) e adempiere all’
obbligo di annotazione nell’
Archivio Nazionale dei Veicoli. L’adempimento deve essere effettuato anche qualora l’azienda abbia la “disponibilità” del veicolo a titolo di usufrutto, di
leasing o di locazione senza conducente.
semplificata in quanto non devono essere effettuate le procedure di “aggiornamento” della carta di circolazione.
costi, seppur non quantificabili a livello amministrativo e gestionali, sono ridotti dal punto di vista finanziario. All’istanza deve essere allegata, oltre alla delega del dipendente anche la ricevuta di versamento dell’imposta di bollo pari ad
Euro 16 e il pagamento di
Euro 9 a titolo di diritti di motorizzazione.
registrazioni riguardano un’
intera flotta aziendale, è prevista la possibilità di effettuare un’
istanza cumulativa con un notevole risparmio anche in termini amministrativi e gestionali, oltre che finanziari (si paga
una sola imposta di bollo). Attenzione però, l’aggiornamento nell’archivio deve essere effettuato per ogni singola auto aziendale, con il pagamento di
Euro 9 per ciascun veicolo. A seguito dell’istanza, la Motorizzazione Civile rilascia l’attestazione di avvenuta annotazione nell’Archivio nazionale di veicoli. Non è necessario che l’attestazione sia tenuta a bordo dell’auto aziendale, in quanto non sono previste sanzioni in sede di controllo stradale.
circolare n.23743/2014 con la quale il Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti ha fornito ulteriori chiarimenti.
non deve essere effettuato qualora la
disponibilità del veicolo
costituisca “
a qualunque titolo e in tutto o in parte, un corrispettivo” (ad esempio per un prestazione di lavoro subordinato o altra prestazione d’opera).
deve sussistere un uso esclusivo e personale del veicolo in capo al driver.
certamente escluse”:
- l’utilizzo di veicoli aziendali in disponibilità a titolo di “fringe benefit”;
- l’utilizzo comunque promiscuo di veicoli aziendali (ad esempio i veicoli impiegati per l’esercizio di attività lavorative ed utilizzate dal dipendente anche per raggiungere la sede di lavoro);
- l’utilizzo della stessa auto da parte di più dipendenti.
quanto specificato con la circolare n. 15513/2014 vale anche per le auto nella disponibilità di
soci,
amministratori e
collaboratori.