16 Novembre 2022

Niente esimenti per i beneficiari di trust esteri opachi

di Ennio Vial
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La circolare 34/E/2022 ha definitivamente chiarito che i beneficiari residenti di trust opachi esteri soggetti ad una tassazione privilegiata non possono invocare le esimenti di cui al comma 2 dell’articolo 47 bis Tuir.

In sostanza, quando un trust non residente extra comunitario, e forse anche comunitario, è soggetto ad un livello impositivo nominale inferiore al 50% di quello italiano, i beneficiari residenti sono assoggettati a tassazione sui frutti percepiti che, generalmente, dovranno essere indicati nel rigo RL2 del Modello Redditi persone fisiche.

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