Niente fermo sull’unica automobile dell’avvocato
di Luigi FerrajoliIl fermo amministrativo, disciplinato dall’art.86 del d.P.R. n.602/73, è uno strumento giuridico utilizzato per la riscossione coattiva dei crediti erariali ed ha effetto sullo status giuridico del bene, che risulta non più autorizzato alla circolazione; il concessionario della riscossione può disporre il fermo dei veicoli intestati al debitore nel caso di mancato pagamento della cartella esattoriale nei termini di legge, tramite iscrizione del provvedimento di fermo amministrativo nel Pubblico Registro Automobilistico.
Prima dell’esecuzione del fermo, deve essere notificata al debitore o ai coobbligati una comunicazione preventiva di fermo amministrativo, preavvisando l’iscrizione in caso di mancato pagamento entro trenta giorni; in caso di inadempienza, il fermo viene direttamente iscritto senza ulteriore avviso.
Per i debiti erariali inferiori a duemila euro non è possibile procedere al fermo se lo stesso non sia stato preceduto da almeno due solleciti di pagamento, il secondo dei quali decorsi almeno sei mesi dalla spedizione del primo.
A seguito dell’iscrizione del fermo amministrativo, la disponibilità del veicolo è limitata fino a quando il debitore non abbia saldato il proprio debito e provveduto a cancellarne l’iscrizione al PRA; l’utilizzo del mezzo sottoposto a fermo amministrativo comporta una sanzione amministrativa, che va da euro 770,00 a euro 3.086,00, oltre all’immediata confisca del mezzo.
Tale istituto per la riscossione può risultare particolarmente lesivo per la sfera giuridica del privato, in particolare qualora l’autovettura oggetto di fermo sia l’unica in suo possesso e venga utilizzata anche per recarsi sul posto di lavoro.
Con la sentenza n. 40 del 10.02.2015 la Commissione Tributaria Provinciale di Perugia si è recentemente occupata di una vicenda in cui un avvocato, in proprio, ha proposto ricorso avverso il preavviso di fermo amministrativo emesso in seguito al mancato pagamento di alcune cartelle esattoriali, contestando l’illegittimità del provvedimento in quanto non preceduto dalla notifica delle cartelle esattoriali e dei relativi atti impositivi, così come richiesto dalla legge.
Nello specifico il ricorrente ha precisato preliminarmente di avere attivato, presso Poste Italiane S.p.a. il servizio “Seguimi”, con l’indicazione di un specifico indirizzo, diverso da quello indicato dal mittente, al quale recapitare la corrispondenza; nel merito ha eccepito inoltre il fatto che il preavviso doveva ritenersi illegittimo in quanto effettuato su autovettura strumentale alla propria attività professionale.
L’agente della riscossione ha prodotto in giudizio la documentazione comprovante la notifica, ai sensi dell’art.26 del d.P.R. n.602/73 e dell’art.60 del d.P.R. n.600/73 mediante deposito dell’atto nella casa comunale stante l’irreperibilità del soggetto, così come previsto dall’art.140 c.p.c..
Con riferimento al primo motivo di impugnazione, i giudici tributari di Perugia hanno riconosciuto la piena legittimità della notifica della cartella e hanno ritenuto perfezionato l’iter procedimentale nei confronti del contribuente.
Nello specifico, il Collegio ha precisato che il rapporto contrattuale tra il destinatario e le Poste Italiane S.p.a. inerente il servizio “Seguimi” è irrilevante ai fini del perfezionamento dell’iter di notifica dell’atto tributario, in quanto le modalità di notifica sono disciplinate esclusivamente dalle norme del codice di procedura civile e dalla L. n.890/82; eventuali inadempienze contrattuali sono quindi ininfluenti in sede tributaria.
Nel merito, invece, la CTP di Perugia ha accolto l’eccezione del contribuente in ordine all’illegittimità del fermo amministrativo atteso che il veicolo in questione era effettivamente strumentale all’attività professionale svolta dal medesimo. Nello specifico, con la sentenza summenzionata la CTR ha riconosciuto come “l’unico autoveicolo in possesso del ricorrente possa essere considerato strumentale alla propria professione di avvocato che può prevedere frequenti ed imprevedibili spostamenti sul territorio per lo svolgimento della propria attività”.
Secondo consolidata giurisprudenza, un bene si può definire strumentale all’esercizio dell’attività o della professione anche se non risulti dalle scritture contabili; condizione imprescindibile è il fatto che il mezzo sia l’unico intestato al professionista o lavoratore autonomo e questi non abbia la disponibilità di ulteriori veicoli per gli spostamenti lavorativi.
Ne consegue che è condizione sufficiente per ottenere l’annullamento del fermo amministrativo dimostrare la strumentalità dell’automezzo ai fini della professione, dell’arte, dell’attività imprenditoriale o di lavoro autonomo.