Niente Imu 2016 sugli imbullonati
di Alessandro BonuzziLa rendita catastale dei fabbricati di categoria D ed E da considerare per il calcolo dell’Imu 2016 non tiene conto degli imbullonati se la relativa dichiarazione di variazione viene presentata correttamente in catasto entro il 15 giugno 2016. In pratica, l’aggiornamento catastale al ribasso entro tale data esplica i suoi effetti fin dall’inizio dell’anno.
È quanto emerge dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 2/E di ieri.
L’articolo 1, comma 21, della Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015) prevede che, a decorrere dal 1 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili censibili nelle categorie D e F sia effettuata escludendo dalla stima i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali ad uno specifico processo produttivo.
Trattasi di quelle componenti, di natura essenzialmente impiantistica, che assolvono a specifiche funzioni nell’ambito di un determinato processo produttivo e che non conferiscono all’immobile una utilità comunque apprezzabile, anche in caso di modifica del ciclo produttivo svolto al suo interno.
A titolo esemplificativo, sono esclusi dalla stima della rendita i macchinari, le attrezzature e gli impianti che costituiscono le linee produttive seppur presenti nell’unità immobiliare.
La novella normativa fin qui menzionata determina però un diverso criterio valutativo tra le unità immobiliari iscritte in catasto prima del 2016, la cui rendita è al lordo del valore degli imbullonati, e i fabbricati di nuova costruzione, la cui rendita non contempla invece i macchinari e le attrezzature produttive.
Per evitare una tale disparità, il successivo comma 22 prevede una particolare fattispecie di dichiarazione di variazione catastale
- non connessa alla realizzazione di interventi edilizi sul bene già censito in catasto e
- finalizzata a rideterminare la rendita catastale escludendo dalla stessa eventuali componenti impiantistiche che non sono più oggetto di stima diretta.
In tal senso, nella nuova procedura Docfa è stata introdotta una ulteriore specifica tipologia di documento di variazione, denominata “Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 1, comma 22, L. n. 208/2015”, a cui è automaticamente connessa la causale “Rideterminazione della rendita ai sensi dell’art. 1, comma 22, L. n. 208/2015”.
La circolare evidenzia che le nuove disposizioni non hanno valore di interpretazione autentica ed esplicano, pertanto, i loro effetti solo a decorrere dal 1° gennaio 2016.
Tuttavia, se la dichiarazione di variazione viene presentata correttamente in catasto entro il 15 giugno 2016, la nuova rendita catastale avrà valore fiscale fin dall’inizio dell’anno con incidenza sul calcolo dell’intera Imu dovuta per il 2016.
In altre parole, se presentato entro il prossimo 15 giugno, l’aggiornamento della rendita al ribasso agisce retroattivamente escludendo gli imbullonati dalla base imponibile dell’imposta comunale.