Niente Irap in caso di esercizio della professione in forma societaria
di Angelo GinexIn tema di Irap, l’esercizio di un’attività professionale nell’ambito di un’organizzazione costituita da una società, di cui il professionista è socio e amministratore, non realizza il presupposto impositivo costituito dall’autonoma organizzazione. È questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 9071 depositata ieri 1° aprile, che enuncia alcune importanti precisazioni con specifico riferimento alla professione di medico radiologo.
La vicenda in esame trae origine dal tacito diniego opposto dall’Amministrazione finanziaria all’istanza di rimborso dell’Irap, che era stata presentata, per l’appunto, da un medico radiologo, sul presupposto che egli non si avvalesse, nell’esercizio della professione, di un’autonoma organizzazione e che pertanto non fosse tenuto a corrispondere detta imposta.
Al contrario, l’Amministrazione finanziaria riteneva che il suddetto presupposto impositivo risultasse integrato, dal momento che il medico radiologo era socio di maggioranza e amministratore della società Alfa e che si avvaleva, nell’esercizio della propria attività di radiologo, delle apparecchiature di cui questa era dotata.
L’impugnazione di tale diniego, dinanzi alla competente CTP, sortiva esito positivo, ma, a seguito del ricorso in appello alla CTR del Veneto da parte dell’Amministrazione, tale decisione veniva annullata, con conseguente conferma della legittimità del diniego opposto.
Pertanto, il medico radiologo proponeva ricorso in Cassazione lamentando segnatamente la violazione dell’articolo 2 D.Lgs. 446/1997, in quanto i giudici del gravame avevano ritenuto che la sua attività professionale fosse autonomamente organizzata.
In particolare, il contribuente evidenziava una netta separazione tra il ruolo societario e l’attività libero-professionale, sostenendo che “la sua attività, all’interno della società, esulava dall’attività professionale, che veniva svolta presso altre strutture, e che egli si avvaleva della strumentazione di questa, ma che non vi erano collaboratori”.
L’Amministrazione finanziaria, invece, valorizzava la circostanza che il medico radiologo rivestisse un ruolo nella citata società e che questa costituisse uno studio medico, pur non operando alcun significativo riferimento – come sottolineato dai giudici di vertice – alla tipologia delle risorse umane impiegate, alle dotazioni strumentali a disposizione e all’oggetto concreto dell’offerta imprenditoriale.
Ebbene, la Corte di Cassazione ha osservato come i giudici di appello, focalizzandosi sul ruolo del medico radiologo quale socio e amministratore della società, abbiano erroneamente desunto che questo si avvalesse, per la sua attività professionale, del supporto organizzativo e della strumentazione di tale società, così traendo da tale assetto un potenziamento della sua capacità reddituale.
Al contrario, è stato evidenziato che secondo l’orientamento di legittimità, che può ritenersi consolidato, il presupposto impositivo costituito dall’autonoma organizzazione non risulta soddisfatto dall’esercizio dell’attività professionale nell’ambito dell’organizzazione costituita da una società di cui professionista è socio e, nella specie, anche amministratore (cfr., Cass. ord. 2/09/2016, n. 17566).
Inoltre, la Suprema Corte ha rammentato che il giudice del merito è chiamato ad accertare, in concreto, i presupposti della fattispecie impositiva, ovvero la sussistenza o meno di un’eventuale eccedenza, rispetto al minimo indispensabile per l’esercizio della professione, della dotazione dei mezzi strumentali a disposizione del professionista e delle specifiche modalità qualitative e quantitative delle prestazioni lavorative di cui egli si avvale (cfr., Cass. ord. 27/06/2019, n. 17245).
Nel caso di specie, invece, come evidenziato dai giudici di legittimità, la CTR del Veneto non ha operato tale accertamento, così violando l’articolo 2 D.Lgs. 446/1997.
Peraltro, è stata sottolineata la difficoltà di poter affermare, con specifico riferimento alla figura del medico radiologo, che le apparecchiature di cui questo si avvale eccedano il minimo indispensabile per l’esercizio della professione.
Invero, il medico radiologo, come noto, si deve necessariamente avvalere di apparecchiature che, per loro natura, pur in caso di una dotazione minima, hanno comunque caratteristiche di elevato livello tecnologico e di costo, tali da non poter essere considerate eccedenti rispetto all’id quod plerumque accidit e idonei a differenziare la potenzialità reddituale tra i vari radiologi.
Pertanto, affinché si possa considerare la dotazione strumentale, in campo radiologico, al di sopra del livello minimo indispensabile, è necessario che essa sia idonea ad assicurare una gamma di applicazioni non possibili con una dotazione basica, e soprattutto che tali caratteristiche siano accertate in concreto, solo così materializzandosi il presupposto impositivo. Tuttavia, nella specie, come già detto, tale accertamento non è stato compiuto.
Sulla scorta di tali considerazioni, quindi, il ricorso proposto dal medico radiologo è stato accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR del Veneto in diversa composizione per un nuovo esame.