Niente scudo fiscale se il contribuente era già a conoscenza delle indagini fiscali
di Angelo GinexIn materia di scudo fiscale, la presentazione della dichiarazione riservata di cui all’articolo 13-bis D.L. 78/2009, non è preclusiva del potere di accertamento tributario se il contribuente, alla data di presentazione della stessa, aveva già, ai sensi dell’articolo 14, comma 7, D.L. 350/2001, “formale conoscenza” dell’avvio dell’attività di accertamento. È questo il principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 21697, pubblicata ieri, 8 ottobre 2020.
La vicenda in esame prende le mosse dalla presentazione della dichiarazione riservata di cui all’articolo 13-bis D.L. 78/2009, con cui un noto artista e cantante aveva aderito allo scudo fiscale, autodenunciando la violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale in relazione alle attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero.
Seguivano comunque gli avvisi di accertamento, relativi agli anni di imposta 2006-2008, fondati sull’omessa presentazione delle dichiarazioni Iva, Irpef e Irap sul presupposto che il formale trasferimento della residenza nel Regno Unito fosse in realtà fittizio e, comunque, un provvedimento di diniego dell’opponibilità dello scudo fiscale di cui al citato articolo 13-bis.
Con ricorso proposto dinanzi alla competente commissione tributaria provinciale, il contribuente eccepiva l’incompetenza dell’Agenzia procedente e l’illegittimità del diniego opposto. L’impugnazione veniva rigettata e tale sentenza era confermata anche dal giudice d’appello.
Pertanto, il contribuente proponeva ricorso in Cassazione, denunciando, tra gli altri motivi, la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’articolo 13-bis D.L. 78/2009 e dell’articolo 14, comma 7, L. 350/2001, per aver la CTR ritenuto che la conoscenza di fatto, da parte del contribuente, dell’esistenza di indagini fiscali a suo carico non gli consentirebbe di opporre gli effetti dello scudo fiscale.
Al fine di poter comprendere il decisum dei giudici di vertice, è d’uopo rammentare che l’articolo 13-bis D.L. 78/2009 ha introdotto una forma atipica di condono fiscale, mediante l’istituzione di un’imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale.
In particolare, aderendo allo scudo fiscale e versando l’imposta sostitutiva, il contribuente poteva usufruire dei seguenti benefici:
- non poteva essere soggetto ad accertamenti fiscali e contributivi per i periodi di imposta che avevano termine al 31 dicembre 2008;
- gli elementi risultanti dal rientro non potevano essere utilizzati contro di lui, in alcuna sede amministrativa o giudiziaria in via autonoma o addizionale, né per il passato, né per il futuro;
- non potevano essergli applicate sanzioni penali per i reati di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione, nonché per quelli di falso in bilancio, occultazione o distruzione di documenti, false comunicazioni sociali, dichiarazioni fraudolente.
Quindi, la copertura offerta dallo scudo fiscale poteva essere opposta a qualunque tipo di accertamento.
Sennonché, la suddetta disciplina operava un rinvio al D.L. 350/2001, secondo cui le operazioni di emersione non producevano gli effetti indicati (nella specie, l’opponibilità all’accertamento), qualora, alla data di presentazione della dichiarazione riservata, «una delle violazioni delle norme indicate al comma 1 è stata già constatata o comunque sono già iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attività di accertamento tributario e contributivo di cui gli interessati hanno avuto formale conoscenza».
Proprio facendo leva su tale disposizione, la Corte di Cassazione ha disatteso l’eccezione di parte ricorrente, secondo cui non vi fossero le condizioni previste dalla norma per escludere l’opponibilità della dichiarazione riservata, “non essendo stato notificato alcun atto”.
Al contrario, i giudici di vertice hanno sottolineato come il citato articolo 14, comma 7 utilizzi la locuzione «formale conoscenza» e non quella di «formale notifica», dovendosi così escludere una piena equipollenza tra i due concetti.
Più precisamente, essi hanno osservato che, mentre la notificazione è un procedimento che ha lo scopo di portare a legale conoscenza al destinatario l’atto che gli viene trasmesso, per cui esso ammette la possibilità che, in caso di irregolarità della notifica, assuma rilievo la circostanza della “effettiva” conoscenza comunque avvenuta, la nozione di “formale conoscenza” richiede invece che la conoscenza sorga in relazione al compimento di un atto procedimentale che abbia coinvolto l’interessato.
Dunque, la “formale conoscenza” può sorgere sia per effetto della notifica di un atto, sia per il compimento di altre attività procedimentali in diretto collegamento con il destinatario.
Peraltro, la stessa norma sopra citata riferisce la formale conoscenza anche agli accessi, ispezioni e verifiche, ovvero ad iniziative che, in quanto tali, non si concretizzano in notificazioni, ma postulano il compimento di un’attività finalizzata ad atti specifici di un procedimento.
Ed è proprio sulla scorta di tali argomentazioni che la Corte di Cassazione ha evidenziato come nella specie sussistevano le condizioni legittimanti il diniego dell’amministrazione, essendosi ravvisata la formale conoscenza nell’attività posta in essere dal delegato del contribuente nell’ambito degli accertamenti in questione, scelta che traeva origine proprio dalla coscienza della pendenza di una indagine sulla regolarità del trasferimento estero.
Di qui, in definitiva, la conclusione per cui lo scudo sulla violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale non produce i suoi effetti se l’istanza è stata presentata dal contribuente quando era già a conoscenza di indagini fiscali a suo carico.