1 Marzo 2024

Niente tributi unionali in caso di modifiche interpretative

di Gianfranco Antico
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La scheda di FISCOPRATICO

Il D.Lgs. 219/2023 è uno dei decreti attuativi della riforma fiscale già pubblicati che interviene sulla L. 212/2000 – statuto dei diritti del contribuente – riformulando il rapporto tra Amministrazione finanziaria e contribuenti.

La generale esigenza di preservare la certezza dei rapporti giuridici è già adesso espressamente consacrata nell’articolo 10, L. 212/2000, titolato “Tutela dell’affidamento e della buona fede. Errori del contribuente” che – dopo aver rilevato che i rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede – al comma 2, dispone che non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’Amministrazione finanziaria. L’inapplicabilità delle sanzioni resta ferma anche nei casi in cui tale posizione sia successivamente modificata dalla stessa Amministrazione finanziaria, o qualora il comportamento del contribuente risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell’Amministrazione stessa.

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