9 Febbraio 2019

No agli avvocati esterni per l’Agenzia delle entrate-Riscossione

di Angelo Ginex
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È invalido l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle entrate-Riscossione a mezzo di avvocato del libero foro per nullità della procura, qualora essa non assolva l’onere di indicare e allegare le fonti del potere di rappresentanza e assistenza di quest’ultimo in alternativa al patrocinio esercitato, per regola generale e salvo conflitto di interessi, dall’Avvocatura dello Stato. Questo è il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 1992 del 24.01.2019.

La controversia sottoposta al vaglio della Suprema Corte si fonda sul ricorso, proposto dal contribuente, avverso una sentenza della competente CTR, la quale aveva rigettato il gravame ritualmente esperito nei confronti di una decisione emessa dai giudici di prime cure. La parte resistente, cioè Equitalia Sud S.p.A., si costituiva in giudizio, proponendo anche un controricorso.

Nelle more del giudizio di cassazione ed a seguito della morte del difensore di controparte, l’Agenzia delle entrate-Riscossione si costituiva in giudizio per il tramite di un avvocato del libero foro.

La Corte di Cassazione, dunque, valutava invalido l’atto di costituzione in giudizio a mezzo di avvocato del libero foro, statuendo l’impossibilità di tenerne conto ai fini delle istanze e deduzioni in esso contenute.

La pronuncia in rassegna ha il pregio di analizzare dettagliatamente due casistiche frequenti: una riguardante la successione dell’Agenzia delle entrate-Riscossione nel processo pendente, l’altra concernente la validità della nomina di un avvocato del libero foro qualora ci sia una nuova costituzione in giudizio.

Con riferimento alla prima, i giudici di Piazza Cavour hanno rammentato il tetragono insegnamento dei giudici di legittimità, secondo cui il nuovo Ente pubblico addetto alla riscossione dei tributi subentra ope legis nei rapporti processuali pendenti, senza che sia necessaria l’interruzione del processo. Ergo, la mancata costituzione in giudizio del nuovo Ente non sarebbe ostativa della prosecuzione del giudizio, con la conseguente estensione automatica del mandato difensivo precedentemente sottoscritto dall’Agente della riscossione, oggi sostituito dall’AdeR.

Con riferimento alla seconda, poi, la Suprema Corte ha osservato che, in caso di diretta instaurazione del giudizio o di un grado di esso da parte o nei confronti del nuovo Ente, oppure nell’ipotesi di una nuova costituzione di quest’ultimo in giudizi già pendenti al momento della soppressione di Equitalia, la regola della continuità nei rapporti giuridici sostanziali e processuali deve trovare un contemperamento nelle nuove prescrizioni di legge.

Quest’ultime, infatti, prevedono che l’Agenzia delle entrate-Riscossione, se non ritenga opportuno costituirsi “in proprio” con dipendenti delegati, può avvalersi dell’assistenza dell’Avvocatura dello Stato, ed anche, ma soltanto in presenza di determinate condizioni, di avvocati esterni, giacché tra la difesa tramite Avvocatura dello Stato e quella tramite avvocati del libero foro esiste una relazione di regola-eccezione.

Ad adiuvandum, si rammenta che l’articolo 4 del Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate-Riscossione (deliberato dal Comitato di Gestione il 26 marzo 2018 ed approvato dal MEF il 19 maggio 2018), classifica esplicitamente come “residuale” la possibilità di avvalersi di difensori esterni.

La Corte, quindi, ha colto l’occasione per riepilogare la normativa di riferimento ed esprimere i seguenti principi di diritto:

  • qualora l’Agenzia delle entrate-Riscossione si limiti a subentrare ex lege nel rapporto processuale pendente al momento della sua istituzione, senza formale costituzione in giudizio, essa può validamente avvalersi dell’attività difensiva espletata da avvocato del libero foro già designato da Equitalia secondo la disciplina previgente;
  • nell’ipotesi in cui il nuovo Ente si costituisca in un nuovo giudizio ovvero anche in un giudizio pendente, con il patrocinio di avvocato del libero foro, sussiste per esso l’onere, pena la nullità del mandato difensivo, di indicare ed allegare le fonti del potere di rappresentanza ed assistenza in alternativa al patrocinio, per regola generale esercitato e salvo conflitto di interessi, dall’Avvocatura dello Stato;
  • le fonti de quibus vanno congiuntamente individuate sia in un atto organizzativo generale contenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad avvocati esterni (articolo 1, commi 5 ed 8, D.L. 193/2016), sia in un’apposita e motivata deliberazione che indichi le ragioni che, nella concretezza del caso, giustificano tale ricorso alternativo (articolo 43 R.D. 1611/1933).

In conclusione, è d’uopo osservare che il termine per regolarizzare i difetti della procura ex articolo 182 c.p.c. non è applicabile ai giudizi in Cassazione, operando solo nell’ambito della fase istruttoria dei processi di merito.

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