No alla condanna per dichiarazioni autoaccusatorie rese alla Guardia di Finanza
di Angelo GinexIn tema di reati tributari, ove si proceda con rito abbreviato, sono inutilizzabili, ai fini della condanna dell’imputato per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti ex articolo 8 D.Lgs. 74/2000, le dichiarazioni autoaccusatorie da questi rese ai militari della Guardia di Finanza nel corso della perquisizione, se già raggiunto da indizi di reità, senza la necessaria spontaneità e assistenza di un difensore.
È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 2250 depositata ieri 20 gennaio, in conformità al consolidato orientamento ormai assestatosi in materia (cfr., Cass. Sent. n. 13917/2017; Cass. Sent. n. 47580/2016; Cass. Sent. n. 44829/2014).
La fattispecie in esame prende le mosse da una verifica fiscale compiuta dalla Guardia di Finanza, in funzione di polizia giudiziaria, nei confronti di un soggetto a carico del quale sussistevano già indizi di commissione del reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all’articolo 8 D.Lgs. 74/2000.
Questi, all’esito del giudizio abbreviato, veniva ritenuto responsabile di tale reato e, successivamente, proponeva gravame dinanzi alla Corte d’Appello, che, nel confermare la pronuncia di primo grado, gli riconosceva tuttavia una riduzione della pena in forza della concessione delle circostanze generiche.
Avverso tale pronuncia il reo proponeva ricorso per cassazione deducendo, tra gli altri motivi, la violazione della legge processuale e il vizio di motivazione in quanto avevano costituito prova decisiva per l’affermazione di responsabilità per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, le dichiarazioni autoaccusatorie dallo stesso rese ai militari della Guardia di Finanza nel corso della perquisizione nei suoi confronti.
Più precisamente, egli lamentava la violazione dell’articolo 350 c.p.p. e la mancanza e contraddittorietà della motivazione, poiché, quando aveva reso le suddette dichiarazioni, egli era già indiziato del reato di cui all’articolo 8 D.Lgs. 74/2000; pertanto, riteneva che, non essendo state osservate le garanzie difensive e non trattandosi di dichiarazioni spontanee, le stesse fossero inutilizzabili.
Giova precisare che la sentenza di appello aveva disatteso quella di primo grado, che invece aveva attestato la non spontaneità di dette dichiarazioni, senza rendere alcuna motivazione sul punto.
Con la pronuncia in rassegna, tale doglianza è stata ritenuta fondata dalla Corte di Cassazione, la quale ha affermato l’inutilizzabilità delle dichiarazioni autoaccusatorie rese senza il rispetto delle garanzie difensive da chi sia già stato raggiunto da indizi di reità.
I giudici di legittimità, dopo aver osservato che la sentenza impugnata – come anticipato – aveva escluso la fondatezza del gravame, ritenendo che le dichiarazioni utilizzate fossero state rese spontaneamente, ha evidenziato come tale spontaneità, in verità, fosse stata solo affermata, ma non argomentata dai giudici di appello.
Infatti, la loro statuizione – così come rilevato dalla Suprema Corte – si poneva in contraddizione con quanto accertato dal primo giudice, che invece nella sentenza impugnata, facendo un resoconto degli accadimenti, precisava che: «interpellato sul punto, l’imputato aveva ammesso … ».
Ciò detto, i giudici di vertice hanno rammentato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr., Cass. Sent. n. 13917/2017; Cass. Sent. 47580/2016; Cass. Sent. 44829/2014), secondo cui nel giudizio abbreviato, sono utilizzabili a fini di prova le dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini alla polizia giudiziaria.
Tuttavia, l’utilizzo di tali dichiarazioni – così come sottolineato dalla Corte di Cassazione – richiede che emerga con chiarezza che il soggetto indiziato di reato abbia scelto di renderle liberamente, ossia non solo senza alcuna coercizione, ma anche senza sollecitazione della polizia giudiziaria.
Sulla scorta di tali principi, i giudici di legittimità hanno concluso che nella specie, la ricostruzione operata dal primo giudice, laddove precisava che l’imputato era stato «interpellato sul punto», mal si concilia, in mancanza di una diversa spiegazione, con la necessaria spontaneità di cui tali dichiarazioni necessitano ai fini di un loro utilizzo.
Pertanto, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio per un nuovo giudizio sul punto, non potendo le dichiarazioni autoaccusatorie rese da un soggetto già raggiunto da indizi di reità ai militari della Guardia di Finanza nel corso della perquisizione, senza la necessaria spontaneità e assistenza di un difensore, costituire la prova decisiva per l’affermazione della responsabilità in ordine al reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui all’articolo 8 D.Lgs. 74/2000.