L’Agenzia delle Entrate
, con l’interpello n. 904-298/2014 reso dalla DRE Lombardia, nega l’Eco-bonus in caso di investimenti finalizzati alla riqualificazione energetica mediante la sostituzione degli impianti ad illuminazione tradizionale con i nuovi impianti utilizzanti lampade a led, trattandosi di un intervento non specificatamente previsto dal Legislatore.
La
Legge di Stabilità 2014 ha prorogato, anche ai fini Ires,
la detrazione fiscale per le spese riguardanti gli interventi di riqualificazione energetica effettuati su edifici esistenti, sostenute dalle imprese. La normativa vigente e la Guida dell’AdE rilasciata nel mese di dicembre 2013 in materia di agevolazioni fiscali per il risparmio energetico,
non prevedono esplicitamente la detrazione fiscale del 65% ai fini Ires per le spese relative alla sostituzione degli impianti di illuminazione tradizionale
con sistemi di illuminazione a led, realizzati dalle aziende nell’esercizio dell’attività d’impresa e con specifico riferimento all’ambito degli interventi di riqualificazione energetica previsti dalla L. n.296/06.
In assenza di chiarimenti espliciti da parte dell’AdE, alcuni siti web di produttori di lampade a led e alcuni commentatori, attraverso non troppo convincenti richiami normativi, sostengono che tale detrazione possa essere fruita anche dalle imprese per i lavori di sostituzione dei tradizionali impianti di illuminazione con l’innovativa tecnologia a led.
Nell’istanza di interpello sottoposta alla DRE Lombardia, una società operante nel settore della vendita in
franchising di mobili e complementi d’arredo esponeva che nell’ambito di un progetto di
restyling aziendale volto a contenere i consumi energetici
ed ottenere una miglior efficienza dei sistemi di illuminazione dei propri punti vendita, aveva effettuato sulle proprie unità locali lavori di ammodernamento degli impianti di illuminazione, con installazione di lampade a tecnologia led, in sostituzione delle lampade tradizionali.
A seguito di tale intervento, venivano rilasciate le schede tecniche degli impianti e dei prodotti installati, così come la relazione di un tecnico abilitato, che certificavano l’effettivo risparmio energetico ottenuto con tale intervento.
L’investimento era infatti finalizzato ad ottenere una
riqualificazione ed una migliore efficienza energetica degli edifici, con una conseguente riduzione dei consumi, a parere dell’istante, riconducibile all’intervento di cui al punto 1), della L. n.296/06, art.1, co.344-347, considerato il disposto dell’art.2, co.1-
vicies bis), del D.L. n.63/13.
La società interpellante nell’istanza richiamava appunto l’art.2 del D.L. n.63/13 che, nel definire il concetto di “prestazione energetica degli edifici”, individuava la
quantità annua di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare, con un uso standard dell’immobile, i vari bisogni energetici dell’edificio, tra cui la Legge riporta, per il settore terziario, l’illuminazione.
A tal riguardo la società, operante appunto nel settore del commercio al dettaglio, riteneva che la detrazione fiscale per il risparmio energetico confermata nella misura del 65% dalla Legge di Stabilità 2014 potesse competere anche per l’intervento sopra illustrato, in quanto idoneo a conseguire un concreto risparmio energetico ed una migliore prestazione di efficienza energetica delle unità locali già esistenti.
Con l’
interpello n. 904/-298/2014, l’AdE – DRE Lombardia, prende posizione su tale argomento e risolve la questione fornendo parere negativo all’istanza.
L’AdE giunge a tale conclusione argomentando che le agevolazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica, introdotte dall’art.1, co.344-347 della L. n.296/06, consistono nel riconoscimento di una detrazione di imposta ai fini IRPEF o IRES, in relazione alle spese sostenute su edifici esistenti o parti di essi riconducibili alle sole seguenti tipologie di interventi: riqualificazione energetica di edifici esistenti; interventi sugli involucri degli edifici; installazione di pannelli solari; sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.
L’AdE puntualizza che, per i soli periodi di imposta 2007 e 2008, era prevista una specifica detrazione del 36% dal reddito di impresa per gli interventi effettuati sugli impianti di illuminazione orientati ad ottenere un’efficienza energetica realizzati da soggetti Ires, operanti nel settore terziario.
Perché sia confermata la detrazione d’imposta sui suddetti interventi di riqualificazione energetica, è necessaria quindi un’esplicita previsione normativa.
Per quanto concerne il rimando all’art.2, co.1-
vicies bis) del D.L. n.63/13 su cui poggiava l’istanza di interpello, diretto ad una mera ridefinizione del concetto di “prestazione energetica di un edificio” (nello specifico l’illuminazione che rileva solo per il settore terziario), l’AdE conclude che una semplice norma di definizione terminologica del concetto di “prestazione energetica” non consente
un’automatica estensione della detrazione ad interventi in quanto non contemplati specificatamente dalla norma.
A conferma della tesi formulata dall’AdE, si evidenzia che l’ENEA, l’ente deputato ad accogliere la documentazione richiesta per la verifica del risparmio energetico e della conseguente detrazione spettante, sul proprio sito non indica tra gli interventi che danno diritto alla detrazione la sostituzione degli impianti tradizionali con quelli a sorgente led.
In considerazione di quanto sopra,
è dunque chiarito che eventuali interventi che non consentano una riduzione della prestazione energetica degli edifici per la climatizzazione invernale o per il riscaldamento dell’acqua, non possono beneficiare della detrazione fiscale in commento, nemmeno se realizzati nell’ambito di una riqualificazione energetica globale dell’edificio.
Nella fattispecie, le sostituzioni di impianti tradizionali con quelli più innovativi ed efficienti che utilizzano lampade led non possono essere annoverate tra gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici previsti dal Legislatore per l’anno 2014, che godono dell’agevolazione fiscale di cui alla L. n.296/06. Non è quindi possibile riconoscere la detrazione del 65% ai fini Ires, alle aziende che realizzano tale tipologia di intervento,
anche se diretti ad ottenere un concreto risparmio energetico.