23 Marzo 2017

No all’obbligo di comunicazione dell’esito dei controlli automatici

di Luigi Ferrajoli
Scarica in PDF

Ai sensi dell’articolo 6, comma 5, L. 212/2000, prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti dalla dichiarazione, l’Amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta.

Com’è noto, qualora in seguito a controlli automatizzati emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione oppure un’imposta o una maggiore imposta, l’esito della liquidazione deve essere comunicato al contribuente o al sostituto d’imposta per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali.

Continua a leggere gli articoli dell’archivio di Euroconference News, abbonati subito!
Grazie all'abbonamento
Hai accesso all'archivio completo con tutti gli articoli di Euroconference News
Hai la possibilità di effettuare il download in pdf di tutti gli articoli di Euroconference News
Accedi a Euroconference in Diretta il servizio di aggiornamento settimanale (in differita)
Ricevi ogni mattina la newsletter direttamente sulla tua casella di posta
Rinnovo automatico a prezzo di listino
Il giudizio di secondo grado nel processo tributario e la consulenza giuridica nel giudizio di cassazione
Scarica il PDF di questo articolo
Scarica il Quotidiano in PDF