5 Agosto 2015

Nodo privacy per le spese mediche nella precompilata

di Fabio Garrini
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Le
spese mediche confluiranno nella
precompilata relativa al periodo d’imposta
2015: il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate – Prot. n. 103408/2015 del 31 luglio 2015 e pubblicato il 3 agosto 2015 – regolamenta la raccolta e la gestione di tali informazioni, evidentemente di massima sensibilità sotto il profilo della
privacy. Sono infatti state previste opportune misure per
garantire la riservatezza delle informazioni raccolte.

La spese sanitarie: quali vengono raccolte?

Continua la campagna di implementazione delle informazioni che compongono la dichiarazione precompilata. Dopo il grande successo dell’ultima dichiarazione presentata, celebrato dal comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 29 luglio 2015 – qualcuno probabilmente sarebbe portato a dire che è in realtà si è trattato di un flop catastrofico, vista la qualità modesta dei dati su cui è stata costruita la precompilata, ma è una questione di punti di vista … – si fa un passo in più nel completamento della base dati per il 730 del prossimo anno.

Nella precompilata per l’anno 2014 erano presenti solo i seguenti oneri: quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso, premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni, contributi previdenziali e assistenziali. Questo ha causato il fatto che la maggior parte dei modelli predisposti dall’Amministrazione Finanziaria dovevano essere implementati (ma spesso anche corretti) dai contribuenti, attenuando molto i benefici derivanti dal fatto di avere un modello già predisposto.

Il D.Lgs. 175/14 disponeva che dal 2015 dovessero entrare nella precompilata anche le informazioni relative alle spese mediche e il provvedimento in commento descrive proprio quali informazioni verranno implementate. Da notare che non saranno prese in considerazione, in generale, tutte le spese mediche, ma solo quelle che transitano dal Sistema Tessera Sanitaria, che il paragrafo 1.4 del provvedimento individua nelle seguenti:

  • ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale;
  • farmaci: spese relative all’acquisto di farmaci, anche omeopatici;
  • dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE;
  • servizi sanitari erogati dalle farmacie: ad esempio spese relative ad ecocardiogramma, spirometria, holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna;
  • farmaci per uso veterinario;
  • prestazioni sanitarie: assistenza specialistica ambulatoriale esclusi interventi di chirurgia estetica; visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali; prestazione chirurgica ad esclusione della chirurgia estetica; certificazione medica; ricoveri ospedalieri ricollegabili ad interventi chirurgici o a degenza, ad esclusione della chirurgia estetica, al netto del comfort;
  • spese agevolabili solo a particolari condizioni: protesi e assistenza integrativa (acquisto o affitto di protesi – che non rientrano tra i dispositivi medici con marcatura CE – e assistenza integrativa); cure termali; prestazioni di chirurgia estetica (ambulatoriale o ospedaliera);
  • altre spese.

Tale sistema raccoglie inoltre le informazioni inerenti i rimborsi effettuati nell’anno precedente per prestazioni non erogate o parzialmente erogate, specificando la data nella quale sono stati versati i corrispettivi delle prestazioni non fruite.

La tutela della privacy

Come detto, una parte consistente del provvedimento è dedicato alla gestione dei problemi inerenti la tutela della privacy degli assistiti (ossia coloro che sostengono una spesa sanitaria). Il flusso informativo avverrà nel seguente modo:

  1. sarà l’Agenzia delle entrate a innescare la raccolta, trasmettendo al Sistema Tessera Sanitaria la lista dei codici fiscali che rientrano nella platea dei contribuenti interessati dalla dichiarazione precompilata, così pure quelli dei familiari a carico (si considerano tali, a questo fine, quelli indicati nelle Certificazioni Uniche trasmesse);
  2. Il Sistema Tessera Sanitaria fornisce, per ciascun soggetto, i totali di spesa ed i totali dei rimborsi aggregati in base alle tipologie di spesa di cui al punto 1.4 del provvedimento (quindi secondo la classificazione prima richiamata);
  3. L’Agenzia elabora automaticamente questi dati determinando l’importo complessivo delle spese agevolabili ai fini fiscali da utilizzare per la dichiarazione dei redditi precompilata, suddividendole in spese automaticamente agevolabili e spese agevolabili solo a particolari condizioni.

Ogni soggetto può poi esplicitare una specifica opposizione al trattamento di tali informazioni ai fini fiscali, esercitabile in via generale nei seguenti modi:

– nel caso di scontrino parlante,
non comunicando al soggetto che emette lo scontrino
il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria;

– negli altri casi
chiedendo verbalmente al medico o alla struttura sanitaria l’annotazione dell’opposizione sul documento fiscale. L’informazione di tale opposizione deve essere conservata anche dal medico/struttura sanitaria.

Con riferimento alle sole spese sostenute nell’anno 2015, l’assistito può esercitare l’opposizione a rendere disponibili all’Agenzia delle entrate i dati aggregati relativi ad una o più tipologie di spesa effettuando esplicita comunicazione all’Agenzia (anche utilizzando il modello allegato al provvedimento).

Per gestire tale opposizione, a regime, già per il 2015 nel febbraio 2016, il contribuente potrà anche accedere all’area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria, per consultare l’elenco delle spese sanitarie e selezionare le singole voci per le quali esprime la propria opposizione all’invio dei relativi all’Agenzia delle Entrate.

Da notare, comunque, che malgrado venga esercitato il diritto all’opposizione alla comunicazione delle spese mediche, resta ferma la possibilità per il contribuente di inserire dette spese in dichiarazione (se precompilata, tramite modifica o integrazione), ovviamente purché ne sussistano i requisiti per la detraibilità.

La privacy è tutelata; sarà lo stesso anche per la linearità delle informazioni inserite nella precompilata o vedremo un’imbarazzante accozzaglia di numeri?