Non abusiva la scissione parziale seguita da cessione di quote
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariLa scissione parziale proporzionale seguita dalla cessione delle partecipazioni nella scissa non è operazione che configura gli estremi dell’abuso del diritto, sia ai fini delle imposte dirette (Ires e Irap) sia nel comparto indiretto (Iva e registro).
È quanto emerge dallarisposta all’istanza d’interpello n. 13, pubblicata ieri sul sito dell’Agenzia delle entrate, nella quale si descrive un’articolata operazione di scissione parziale proporzionale in cui alla società beneficiaria neo-costituita è assegnato il ramo d’azienda immobiliare ed i rapporti giuridici attivi e passivi, funzionali all’esercizio dell’attività industriale del gruppo (tipicamente i fabbricati industriali), mentre, alla società scissa, rimane il compendio immobiliare, ed i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, funzionali all’attività di gestione di detti immobili (tramite locazione degli stessi anche ad alcune società del gruppo). Successivamente alla scissione, i soci della scissa procedono alla cessione totalitaria delle loro partecipazioni, tenendo conto che la compagine sociale è costituita da due società (che detengono partecipazioni prive dei requisiti “pex” di cui all’articolo 87 Tuirper una percentuale complessiva pari al 97%), e da una persona fisica che detiene la partecipazione del 3%.





