28 Febbraio 2019

Non accreditabile la ritenuta subita su servizi tecnici in assenza di convenzione

di Davide Albonico
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Con la risposta n. 23 del 1° febbraio 2019 l’Agenzia delle Entrate è intervenuta in seguito ad uno specifico interpello concernente l’interpretazione dell’articolo 165 Tuir.

Il quesito della società istante verte su quale debba essere il corretto trattamento fiscale delle ritenute operate per servizi tecnici resi all’estero ovvero se, con riferimento al caso specifico, possa essere accreditabile il credito d’imposta estero.

L’attività della società istante, italiana, consiste nella fornitura di servizi di progettazione e assistenza tecnica nei settori dell’ingegneria civile, dell’architettura e dell’urbanistica, anche all’estero.

In particolare, nel corso del 2017, la stessa ha stipulato con una società cliente non residente un contratto d’opera intellettuale per la prestazione di servizi ingegneristici relativi alla realizzazione in loco di un hotel.

I servizi di progettazione, consistenti nella predisposizione dei disegni tecnici, sono stati realizzati integralmente in Italia, mentre l’assistenza e la consulenza necessarie sono state prestate nel sito di progetto, ovvero in territorio albanese, dal personale della società italiana.

Il cliente non residente, dopo aver subito una contestazione da parte delle autorità fiscali estere per omesse ritenute, ha comunicato alla società istante che avrebbe dovuto assoggettare i successivi pagamenti delle fatture dalla stessa emesse ad una ritenuta del 15 per cento sulla base della propria normativa interna.

A parere della società italiana, dopo aver specificato che la stessa non dispone di una stabile organizzazione in Albania, per inquadrare correttamente la fattispecie occorre rifarsi alle disposizioni della Convenzione tra il Governo della Repubblica albanese e il Governo della Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali.

In particolare, a prescindere dalla qualificazione del reddito dalla stessa prodotto, operata dall’Amministrazione fiscale estera, dovrebbe assumere rilevanza la disposizione dell’articolo 2 della citata Convenzione, la quale consente la sua applicazione alle imposte sul reddito, a prescindere dal sistema di riscossione.

Secondo tale impostazione, la società istante ritiene così che il prelievo che il cliente non residente intende effettuare a titolo di ritenuta sugli importi fatturati sia “coperto” dal citato Trattato e che, pertanto, le imposte versate nello Stato estero attraverso la ritenuta operata dal proprio cliente, in veste di sostituto d’imposta, possano formare oggetto di credito d’imposta, ai sensi dell’articolo 165 Tuir, per mitigare ovvero eliminare la doppia imposizione subita.

Di tutt’altro avviso invece l’Agenzia delle entrate che, proprio a seguito di un’attenta analisi della Convenzione bilaterale, ritiene che l’eventuale ritenuta subita dalla società istante nello Stato estero non possa costituire oggetto di credito d’imposta in Italia, non essendo conforme alle disposizioni convenzionali in essa presenti.

Innanzitutto viene chiarito come i servizi resi dalla società italiana sono qualificati, in base alla normativa locale, come “servizi tecnici” e pertanto correttamente assoggettabili ad imposizione con ritenuta alla fonte nella misura del 15 per cento.

In secondo luogo l’Agenzia ricorda come, in base all’articolo 7 della Convenzione bilaterale, ed in coerenza con quanto indicato nel Commentario al medesimo articolo del Modello di Convenzione OCSE, il reddito d’impresa prodotto dalla società italiana nello Stato estero, in assenza di stabile organizzazione, deve essere assoggettato a tassazione esclusivamente nello Stato di residenza della stessa, salvo specifiche disposizione convenzionali.

Non prevedendo, nel caso specifico, tale Convenzione alcuna disposizione applicabile ai redditi derivanti dalla prestazione di “servizi tecnici” o di servizi analoghi, l’Agenzia ritiene pertanto che non sia possibile “accreditare” la ritenuta subita dalla società istante nello Stato estero, in qualità di Stato della fonte.

Inoltre, sempre a parere dell’Amministrazione finanziaria, nemmeno l’articolo 12 della citata Convenzione (“Canoni”), che prevede una potestà impositiva concorrente dello Stato di residenza del percettore e di quello della fonte del reddito, potrebbe essere applicato al caso concreto in quanto:

  • non è stato sviluppato alcun disegno, modello o progetto già esistente;
  • i progetti predisposti, che diventano e rimangono di proprietà di entrambe le parti, non sono opere dell’ingegno;
  • i servizi di consulenza e assistenza prestati non sono riconducibili alla cessione di informazioni riguardanti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico (c.d. know how), in quanto la società istante non trasferisce alcuna conoscenza tecnica, ma mantiene un ruolo di supervisione e coordinamento nello sviluppo del progetto.

In conclusione, poiché ai sensi della Convenzione le prestazioni fornite dalla società istante ricadono nel campo d’applicazione dell’articolo 7 della stessa che, come detto, in assenza di stabile organizzazione all’estero, attribuisce la potestà esclusiva dell’imposizione all’Italia quale Stato di residenza, la ritenuta eventualmente applicata dal cliente non residente, all’atto del pagamento delle fatture, non è accreditabile in Italia.

Va ricordato infine come, in ogni caso, al fine di neutralizzare la doppia imposizione subita nello Stato della fonte e della residenza, la società istante ha la facoltà di attivare la procedura prevista nello stato estero per la richiesta di rimborso della ritenuta iva subita.

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