4 Marzo 2025

Non basta la presenza della stabile organizzazione per precludere il rimborso IVA mediante il “portale elettronico”

di Marco Peirolo
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Con la recente risposta all’interpello n. 33/2025, l’Agenzia delle entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle condizioni che devono ricorrere per ritenere che la stabile organizzazione italiana partecipi alle operazioni rilevanti ai fini Iva effettuate dalla casa madre non residente.

L’esigenza di definire l’eventuale partecipazione della stabile organizzazione discende dall’articolo 17, comma 4, D.P.R. 633/1972 e implica che, se c’è l’intervento della branch, l’operazione attiva della casa madre estera è imputabile alla stabile organizzazione, che diventa il debitore della relativa imposta dovuta in Italia, mentre l’operazione passiva deve essere fatturata alla stabile organizzazione.

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