5 Dicembre 2013

Non basta la volontà delle parti per configurare come ramo d’azienda l’oggetto della cessione

di Fabio Landuzzi
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Con la sentenza n. 10740 del 8 maggio 2013 la Cassazione ha trattato dell’ennesimo caso di riqualificazione ai fini della imposizione Iva / imposta di registro di una cessione che le parti contraenti avevano ritenuto configurare trasferimento di un ramo di azienda. In particolare, la Cassazione ha affermato che ai fini della qualificazione come cessione di azienda (o ramo di azienda) non è mai decisiva la volontà espressa dalle parti negli atti; né pertanto può essere sufficiente il nomen iuris attribuito all’atto stipulato, in particolare quando la cessione ha per oggetto beni disaggregati e, come nel caso di specie, di modesta entità rispetto alla prevalenza dei marchi trasferiti.

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