1 Giugno 2023

Non conciliabili le liti afferenti i crediti d’imposta inesistenti

di Domenico SantoroGianluca Cristofori
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La scheda di FISCOPRATICO

Secondo l’orientamento espresso dall’Agenzia delle Entrate, le liti afferenti il recupero di crediti d’imposta inesistenti (o asseritamente tali) non sarebbero definibili né mediante la sottoscrizione di un accordo conciliativo, né accedendo alla disciplina della conciliazione agevolata (ex-articolo 1, commi da 206 a 212, L. 197/2022), potendo così emergere, tuttavia, possibili disparità di trattamento tra contribuenti, potenzialmente lesive del principio costituzionale di eguaglianza.

Più in dettaglio, l’articolo 13, comma 5, D.Lgs. 471/1997, inibisce la possibilità di definire in modo agevolato le sanzioni (ex-articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, D.Lgs. n.472/1997) ai contribuenti che abbiano ricevuto la notifica di un atto di recupero di un credito d’imposta indebitamente utilizzato in compensazione, in quanto asseritamente inesistente.

Da tale preclusione alla possibilità di definire in modo agevolato le sanzioni irrogate con detti atti di recupero, l’Agenzia delle Entrate, in occasione di “Telefisco 2021”, ha fatto discendere l’impossibilità di definire le liti così insorte con la sottoscrizione di un accordo conciliativo.

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