30 Giugno 2016

Non congruità agli studi di settore: cosa fare

di Maurizio Tozzi – Comitato Scientifico Master Breve 365
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Nei periodi dichiarativi aleggia costante la preoccupazione della eventuale mancata congruità agli studi di settore. Senza spendere troppe parole circa l’evoluzione giurisprudenziale registrata su tale strumento accertativo, si ritiene anzitutto doveroso sottolineare che ormai “Gerico” ha assunto un ruolo statistico e di “supporto” all’attività di selezione dei soggetti meritevoli di maggiori controlli. È evidente, infatti, che anomalie marcate, come elevati livelli di scostamento rispetto alle medie del settore, o altrettanto elevati livelli di incoerenza (ad esempio, rotazioni del magazzino troppo rigide in settori che invece dovrebbero avere una rotazione importante in considerazione della deperibilità dei prodotti impiegati), consentono di concentrare l’attenzione per scorgere eventuali situazioni di evasione fiscale. Se i contribuenti in tal modo selezionati manifestano ulteriori segnali di allarme, come ad esempio l’antieconomicità dei risultati raggiunti o la non credibilità dei redditi dichiarati rispetto allo stile di vita, la richiesta di chiarimenti e approfondimenti sarà quasi certamente lo sbocco prioritario. Ciò in quanto è notorio che lo studio di settore autonomamente considerato non è in grado di reggere un avviso di accertamento quando il contribuente produce idonee motivazioni difensive, attesa la sua configurazione quale presunzione semplice non qualificata. Solo in caso di gravi manipolazioni, tali da configurare la falsità dello studio di settore prodotto, si apre la strada dell’accertamento induttivo puro, che invece consente di utilizzare anche presunzioni non qualificate (in termini pratici è del tutto sconsigliato “forzare” gli studi di settore, considerate le conseguenti gravi implicazioni).

Ecco dunque che in sede di dichiarazione, piuttosto che inseguire la chimera della congruità, è il caso di riflettere sulle reali implicazioni del mancato adeguamento e su ciò che realmente serve. In base alla consolidata posizione della Corte di Cassazione, a fronte di uno studio di settore veritiero l’iter accertativo in materia è il seguente.

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