23 Maggio 2023

Non devono essere denunciate le variazioni di valore delle aree edificabili

di Francesca Benini
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La scheda di FISCOPRATICO

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 11443/2023 del 02.05.2023, ha affermato che, in relazione alle aree edificabili che sono state già oggetto di dichiarazione ai fini Ici/Imu, il contribuente non è tenuto a dichiarare la successiva variazione del valore venale dell’immobile, salvo il caso in cui la variazione dipenda da precisi elementi fattuali o da variazioni urbanistiche.

In particolare, la Corte di Cassazione si è espressa in merito a cinque avvisi di accertamento (relativi agli anni dal 2007 al 2011) con i quali il Comune aveva rettificato ai fini Ici il valore venale (e, quindi, la base imponibile) delle aree edificabili indicate in una precedente dichiarazione presentata dal contribuente.

Il Comune, con tali atti, aveva contestato al contribuente, non solo l’omesso pagamento dell’Ici, ma anche l’omessa presentazione della relativa dichiarazione, sostenendo che il soggetto passivo era tenuto a denunciare annualmente gli incrementi di valore venale dei terreni.

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