2 Settembre 2014

Non dovuto fin dal 2013 il contributo integrativo sulle fatture estere di architetti e ingegneri …. e gli altri professionisti?

di Luca Caramaschi
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Con l’intento di uniformare gli adempimenti in ambito comunitario la legge di Stabilità 2013 (Legge 24 dicembre 2012 n. 228) ha introdotto fin dal 1° gennaio 2013 nuove regole in tema di fatturazione e registrazione delle operazioni con l’estero. Dal 1° gennaio 2013, pertanto, a seguito della introduzione di un nuovo comma 6-bis all’articolo 21 del DPR 633/72 viene previsto un generalizzato obbligo di emissione della fattura per tutte le operazioni fuori campo IVA per carenza del presupposto territoriale, di cui agli articoli da 7 a 7-septies del DPR 633/72 (quindi, sia cessioni di beni che prestazioni di servizi). In conseguenza di tale obbligo di fatturazione, tali operazioni concorrono anche alla determinazione del volume d’affari ai sensi dell’articolo 20 del DPR 633/72. Con riferimento alle operazioni “non territoriali” va in proposito ricordato che già dal 1.1.2010 e fino al 31.12.2012 sussisteva già l’obbligo, enunciato in via interpretativa, di emissione della fattura per le sole prestazioni di servizi “generiche” rese ai sensi dell’art.7-ter del DPR 633/72, a soggetti passivi d’imposta in altro Stato UE (e non per altre ipotesi). Detto obbligo era stato di fatto introdotto come adempimento funzionale all’inserimento di tali prestazioni negli elenchi Intra, ancorché in tale lasso temporale per tali operazioni fosse escluso il concorso alla formazione del volume d’affari (le stesse venivano inserite nel rigo VE39 del quadro VE del modello di dichiarazione annuale relativo all’anno 2012 ai soli fini di monitoraggio).

Le due ipotesi sopra richiamate dal nuovo comma 6-bis sono le seguenti:

  1. cessioni di beni e prestazioni di servizi (tutte le prestazioni, sia generiche che specifiche), diverse da quelle di cui all’art. 10, nn. da 1) a 4) e 9), D.P.R. 633/1972 (si tratta delle operazioni creditizie, finanziarie e assicurative esenti) effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell’imposta in altro Stato Ue; in tali casi la norma prevede che nel documento emesso venga riportata la dicitura “inversione contabile”;
  2. cessioni di beni e prestazioni di servizi (tutte le prestazioni, sia generiche che e specifiche) che si considerano effettuate fuori della Ue (in base alle disposizioni degli artt. da 7-bis a 7-quinquies, DPR 633/72); in tali casi la norma prevede che nel documento emesso venga riportata la dicitura “non soggetta”.

Nel merito di quanto previsto dalla lettera a), dunque, l’obbligo di fatturazione viene esteso, ad esempio, anche a tutte le prestazioni di servizi cosiddette “in deroga”, effettuate dal 1.1.2013 ai sensi degli articoli 7-quater e 7-quinquies del DPR 633/72 rese a soggetti passivi UE, per le quali l’imposta è dovuta da parte del committente comunitario nel Paese in cui lo stesso è stabilito.

Nel merito di quanto previsto dalla lettera b), invece, l’obbligo di fatturazione avviene indipendentemente dallo status del cessionario o committente (sia esso soggetto passivo o privato). In questi casi è sufficiente verificare che la cessione o la prestazione posta in essere dal cedente o prestatore soggetto passivo italiano sia territorialmente rilevante al di fuori dell’Unione Europea.

Rientra così nella nuova previsione normativa che prevede l’obbligo di fatturazione e concorso al volume d’affari, ad esempio, il servizio di consulenza legale reso da un avvocato italiano (prestatore) nei confronti di una società spagnola (committente): la prestazione è fuori campo IVA ai sensi dell’art.7-ter del DPR 633/72 e l’imposta è dovuta in Spagna da parte del committente con il meccanismo dell’inversione contabile.

In relazione a queste operazioni, che dal 2013 hanno concorso a formare il volume d’affari, molti professionisti hanno manifestato più di un dubbio circa l’applicazione sulle relative fatture (divenute obbligatorie) del contributo integrativo da corrispondere alla relativa cassa previdenziale di appartenenza. E ciò per il fatto che lo stesso, fino al 31.12.2012, non risultava dovuto in ragione della irrilevanza di tali prestazioni ai fini Iva.

Il contributo integrativo alla Cassa, secondo quanto previsto dall’articolo 8 comma 3 del decreto legislativo n.103 del 10 febbraio 1996, è posto “a carico di coloro che si avvalgono delle attività professionali degli iscritti” e deve essere “riscosso direttamente dall’iscritto” all’atto del pagamento, “previa evidenziazione del relativo importo nella fattura“. La sua misura è determinata da una delibera della Cassa o dell’ente di previdenza competente (successivamente approvata dal ministero vigilante) e non può essere inferiore al 2 per cento e superiore al 5 per cento del fatturato lordo.

Proprio la intervenuta rilevanza ai fini Iva di tali prestazioni estere ha determinato come conseguenza (probabilmente non voluta) la necessità di assoggettare al contributo integrativo le relative fatture. In data 7 agosto 2014 il ministero del Lavoro di concerto con quello dell’Economia ha approvato la delibera assunta nel precedente mese di febbraio da INARCASSA (Cassa di previdenza di ingegneri e architetti) con la quale viene introdotto un nuovo comma 5.1 bis al Regolamento generale di previdenza 2012. Tale comma prevede che “anche a decorrere dal 1° gennaio 2013 non rientrano nel volume di affari complessivo ai fini Iva i corrispettivi fatturati ai sensi dell’art.21 del DPR 633/1972” e che quindi “su tali corrispettivi non sussiste l’obbligo di versamento del contributo integrativo ad Inarcassa, fatti salvi i casi di avvenuta rivalsa sul committente”. Ciò significa che per le fatture già emesse con l’esposizione del contributo e già pagate dal committente estero non si potrà più fare nulla. E’ quindi attesa una modifica del modello di dichiarazione telematica in scadenza per il prossimo 31 ottobre 2014 affinché sia consentito di “escludere” dal volume d’affari rilevante ai fini previdenziali quelle fatture per le quali non risulta dovuto il contributo integrativo. Nessun provvedimento, invece, risulta ad oggi emanato dalle altre casse professionali (dottori commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro, ecc.) con la conseguenza che la fattura emessa, ad esempio, da un dottore commercialista italiano nei confronti di un committente francese in relazione ad una prestazione imponibile in Francia continuerà a dover scontare la contribuzione integrativa alla relativa cassa di previdenza del professionista nostrano. Nell’obiettivo di incentivare la competitività dei professionisti italiani sui mercati esteri nonché di uniformarne il trattamento sotto il profilo del trattamento previdenziale, tutte le altre Casse dovrebbero rapidamente uniformarsi alla intelligente ed opportuna scelta operata da Inarcassa a favore dei propri iscritti.