Non è abuso di direzione e coordinamento la gestione accentrata della tesoreria nei gruppi societari
di Fabio Landuzzi
La sentenza del Tribunale di Milano del 2 febbraio 2012 riconosce l’accentramento in capo alla controllante della funzione di tesoreria centralizzata del gruppo di imprese, se è compiuta in condizioni di adeguata remunerazione dei capitali prestati dalle controllate, non configura i presupposti per la richiesta del risarcimento del danno da parte della controllata in quanto non costituisce un abuso dell’attività di direzione e coordinamento (articolo 2497 e ss, Cod.civ.).
Il caso trattato dal Tribunale milanese traeva spunto da un’azione risarcitoria avviata dagli azionisti di minoranza di una società, facente parte di un gruppo di imprese, nei confronti della controllante e basata sul presupposto che quest’ultima avesse recato un danno al valore ed alla redditività delle loro partecipazioni quale conseguenza della partecipazione della società controllata ad un accordo di gestione centralizzata della tesoreria in forza del quale la liquidità veniva concessa in prestito alla controllante.
Nella trattazione del caso, i Giudici milanesi precisano dapprima gli ambiti della responsabilità da direzione unitaria; alla luce del vigente dettato normativo, l’attività di direzione e coordinamento è in se stessa legittima, poiché non si ravvisano nell’ordinamento delle precondizioni o dei requisiti di legittimità. La norma si limita a stabilire i limiti della liceità dell’attività; in particolare, secondo l’interpretazione a cui accede il Tribunale di Milano, ogni operazione compiuta nell’esercizio di direzione e coordinamento è lecita se è almeno economicamente neutra per la controllata, ovvero se essa non reca danno oppure se il danno è compensato da vantaggi di gruppo oppure è eliso da apposite operazioni risarcitorie.
Quindi, gli elementi che possono far insorgere la responsabilità per abuso di direzione e coordinamento sono individuati nell’azione della controllante nell’interesse proprio o altrui, e nella violazione dei principi di corretta amministrazione; assumono rilievo a tale scopo (Tribunale Milano sent. 17/6/2011) i seguenti fattori:
- La condotta, ossia l’effettivo compimento di operazioni di direzione e coordinamento;
- Lo scopo perseguito con la condotta, che deve essere nell’interesse proprio o altrui, e quindi estraneo a quello della controllata;
- Il danno, in termini di pregiudizio recato al valore o alla redditività della partecipazione;
- Il nesso di causalità fra condotta e danno;
- L’assenza di adeguata compensazione.
Per quanto concerne la gestione centralizzata della tesoreria da parte dalla controllante, il Tribunale di Milano mostra un approccio estremamente pragmatico. L’adozione di simili strumenti è di per sé una scelta legittima all’interno dei gruppi societari, proprio per un’efficiente gestione della liquidità. I fattori che devono essere investigati per comprendere se questa operazione sottende o meno un abuso di direzione e coordinamento, tenuto conto dei profili sopra enunciati, sono:
- Il tasso di interesse applicato per la remunerazione del capitale prestato dalla controllata in esecuzione dell’accordo di tesoreria centralizzata;
- Il grado di rischiosità e quindi la solvibilità della controllante nella veste di debitrice.
Poiché i tassi di interesse applicati erano in linea, ed anzi più favorevoli, rispetto a quelli di mercato per forme di investimento di liquidità alternative, e poiché alla prova dei fatti la controllante è risultata solvibile in quanto a richiesta rimborsò parte del capitale, non si è rinvenuta nell’operazione una illecita forma di direzione e coordinamento.
Infine, è stato anche precisato che la valutazione circa la legittimità dell’attività di direzione e coordinamento non dipende dall’uso che la controllante fa della liquidità ricevuta dalla controllata, e quindi dai vantaggi che essa trae dall’attività di direzione svolta; il giudizio verte infatti sulle modalità con cui questi vantaggi sono ottenuti e, nel caso di uno scorretto esercizio di questa attività, dal fatto che siano derivati danni per la controllata.