9 Maggio 2024

Non è ancora detta l’ultima sul registro dei titolari effettivi

di Angelo Ginex
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La scheda di FISCOPRATICO

L’articolo 20, D.Lgs. 231/2007 (c.d. decreto Antiriciclaggio), ha recepito la direttiva (UE) 2015/849 (c.d. IV direttiva Antiriciclaggio), che ha sancito l’obbligo per ciascuno Stato membro di modificare il proprio impianto normativo, affinché le società e le altre entità giuridiche forniscano e conservino informazioni relative alla “proprietà effettiva” in registri centrali.

L’individuazione del titolare effettivo risponde alla precipua finalità di evitare l’occultamento dell’identità del soggetto che realizza una determinata operazione mediante il ricorso a strutture societarie opache. L’articolo 1, comma 2, lettera pp), D.Lgs. 231/2007, definisce il titolare effettivo come “la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita”.

Con D.M. 11.3.2022, n. 55, in vigore dallo scorso 9.6.2022, in Italia è stato istituito il Registro dei titolari effettivi, il quale contempla una prima sezione, dedicata all’iscrizione della titolarità effettiva di imprese e persone giuridiche private, e una seconda, definita speciale e destinata all’iscrizione dei trust e degli istituti giuridici affini.

Inoltre, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (c.d. MIMIT), con decreto del 29.9.2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9.10.2023 (c.d. Decreto MIMIT), ha attestato l’operatività del sistema di comunicazione di dati e informazioni sulla titolarità effettiva.

L’articolo 3, comma 6, ultimo periodo, D.M. 11.3.2022, n. 55, prevede che le comunicazioni di dati e di informazioni siano effettuate entro i 60 giorni successivi alla data di pubblicazione del provvedimento che attesta l’operatività del sistema. Ciò significa che l’11.12.2023 era la data ultima per effettuare la comunicazione di trasmissione dei dati relativi al titolare effettivo nell’anno 2023.

Tuttavia, è altrettanto noto che diverse associazioni abbiano presentato ricorso per l’annullamento, ai sensi dell’articolo 29, D.Lgs. 104/2010, previa sospensione dell’efficacia, del suddetto decreto MIMIT.

A fronte di un primo accoglimento dell’istanza cautelare, con ordinanza n. 8083/2023 da parte del Tribunale Amministrativo del Lazio, e della conseguente sospensione dell’efficacia di tale decreto, hanno fatto seguito ben sei sentenze gemelle, depositate in data 7.4.2024 (nn. 6837, 6839, 6840, 6841, 6844 e 6845), le quali hanno respinto tutti i ricorsi poiché ritenuti infondati.

Tra i vari motivi di ricorso, vi era la previsione di una forma di accesso (definito dai ricorrenti) “generalizzato” al registro dei titolari effettivi, che invece sarebbe stato escluso dalla stessa Corte di Giustizia dell’Unione europea, in data 22.11.2022, nelle cause riunite C-37/20 e C-601/20.

Sul punto, il TAR Lazio ha affermato che, a differenza di quanto affermato da parte ricorrente, la Corte di Giustizia UE non ha escluso l’accesso al pubblico al registro dei titolari effettivi, il quale, peraltro, è espressamente consentito dall’articolo 31, comma 4, della IV direttiva Antiriciclaggio.

Inoltre, esso ha evidenziato che l’articolo 21, comma 4, lettera d-bis), D.Lgs. 231/2007, non ha previsto una forma di accesso generalizzato, ma ha subordinato la possibilità di accedere alle informazioni sul titolare effettivo alla ricorrenza di condizioni rigorose, e cioè che:

  • il richiedente sia titolare di un interesse giuridico rilevante e differenziato;
  • l’accesso sia necessario per curare o difendere un interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata;
  • vi siano evidenze concrete e documentate della non corrispondenza tra titolarità effettiva e titolarità legale.

In conseguenza di quanto sopra riportato, è tornato in vigore il citato decreto e, con esso, le sanzioni pecuniarie in capo a quei soggetti non ancora iscritti alla Camera di commercio alla data dell’11.12.2023. Si rammenta che l’omessa comunicazione delle informazioni dovute è punita con sanzione amministrativa di importo variabile da 103 a 1.032 euro.

Pertanto, ad oggi, i soggetti obbligati (ovvero, società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni, società cooperative e trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali, residenti o meno in Italia) sono tenuti a comunicare la propria titolarità effettiva, segnalando altresì ogni variazione, dovuta a qualsiasi causa, mediante l’invio di un nuovo modello digitale TE all’ufficio del registro delle imprese competente, entro 30 giorni dall’atto o dall’evento che ha provocato il cambiamento.

In ogni caso, i medesimi soggetti sono tenuti ad effettuare la comunicazione annualmente, quindi entro dodici mesi dall’ultima effettuata, sia essa di variazione o conferma.

Da ultimo, pare che sia pronto un nuovo decreto per il rinvio dei termini di comunicazione dei dati sul titolare effettivo, che escluderebbe le sanzioni fino al 10.7.2024. E, comunque, il prossimo 16.5.2024 ci sarà anche l’udienza in Consiglio di Stato relativa ai procedimenti prima citati. Non è ancora detta l’ultima.