Non è R&S l’adozione di un nuovo modello di gestione dei rifiuti
di Debora ReverberiLe attività finalizzate all’implementazione di un processo di economia circolare nel campo della gestione dei rifiuti prodotti non sono di per sé attività ammissibili al credito d’imposta R&S.
Con la risposta all’interpello n. 82 del 28.02.2020 Agenzia delle Entrate e Mise hanno nuovamente ribadito la propria prassi interpretativa in materia di innovazioni di processo e dell’organizzazione, giudicate più volte inammissibili al credito d’imposta R&S di cui alla previgente disciplina dell’articolo 3 D.L. 145/2013 e ss.mm.ii.
Il caso specificamente esaminato riguarda una società operante nel settore della grande distribuzione organizzata, comparto del retail food, che ha intrapreso un progetto finalizzato all’implementazione di un nuovo modello organizzativo di gestione dei rifiuti.
Il progetto prevede i seguenti obiettivi:
- profilazione di un processo innovativo tale da determinare un modello di raccolta qualitativa dei rifiuti prodotti;
- determinazione di una modalità innovativa di trattamento dei rifiuti nel comparto del retail food.
La nuova modalità di gestione dei rifiuti consiste in una maggiore differenziazione delle tipologie prodotte e nella loro valorizzazione economica, tramite affidamento a fornitori esterni per la trasformazione della materia prima secondaria.
Il progetto ha comportato attività di implementazione di metodologie organizzative, processi, servizi e layout che coprono l’intero ciclo di gestione dei rifiuti prodotti, spaziando dalla produzione e consumo alla gestione dei rifiuti e al mercato delle materie prime secondarie.
L’impresa istante ha dettagliato le seguenti modalità di soddisfacimento dei 5 criteri di classificazione definiti in ambito Ocse nel c.d. Manuale di Frascati in relazione a presunte attività di sviluppo sperimentale, come definite all’articolo 3, comma 4, lettera c), D.L. 145/2013 e al paragrafo 1.3, punto 15, lettera j) della Comunicazione della Commissione Europea (2014/C 198/01):
- novità dei processi aziendali di gestione dei rifiuti e della materia prima secondaria;
- creatività dell’approccio alla gestione dei rifiuti prodotti, ispirato alla convinzione che l’aumento dell’impatto gestionale si tramuti in una gestione più efficiente, efficace, economica e sostenibile della filiera;
- incertezza operativa circa la valutazione dei quantitativi di rifiuti prodotti nonché incertezza economico-finanziaria in termini di trade-off benefici attesi-costi di modifica dei processi gestionali;
- sistematicità quanto a pianificazione dell’attività svolta, dotazione finanziaria e riscontri documentali;
- trasferibilità del processo innovato ad altri punti vendita del comparto del retail food, ad altri comparti della GDO quali il PET food Retail e il personal care retail.
L’implementazione del nuovo modello organizzativo di gestione dei rifiuti descritto nell’interpello rientra secondo la prassi interpretativa di Agenzia delle Entrate e Mise, nelle seguenti fattispecie che, in quanto estranee alle attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, non beneficiano del credito d’imposta R&S:
- “innovazione di processo”, di cui al paragrafo 1.3, punto 15, lettera bb) della Comunicazione della Commissione Europea (2014/C 198/01), che comprende le attività di applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato, inclusi i cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature e/o nel software;
- “innovazione dell’organizzazione”, di cui al paragrafo 1.3, punto 15, lettera y) della Comunicazione della Commissione Europea (2014/C 198/01), intesa come applicazione di un nuovo metodo organizzativo nelle pratiche commerciali dell’impresa, nell’organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne dell’impresa.
L’interpretazione adottata dall’Agenzia delle entrate e dal Mise è stata più volte manifestata nei documenti di prassi emanati, da ultimo nella risoluzione AdE 40/E/2019 e nella risoluzione AdE 46/E/2018.
Spingendosi oltre i criteri generali, il Mise ha contestato inoltre alla società istante l’ammissibilità al credito R&S del progetto in esame per quanto concerne i requisiti di novità, creatività e incertezza tecnologica.
Sotto il profilo della novità e creatività il Ministero ha eccepito all’impresa l’assenza di innovazione rispetto al settore di riferimento, poiché le attività intraprese non apportano sul mercato alcun avanzamento di natura scientifica o tecnologica.
Si ravvisa in tal caso l’adozione di modelli organizzativi e gestionali già definiti a livello teorico, normativo ed operativo in molteplici settori, compreso quello in esame.
Sotto il profilo dell’incertezza tecnologica il Mise ritiene che l’attività svolta non sia caratterizzata da rischi di insuccesso tecnico, consistendo in una mera valutazione di sostenibilità tecnico-economica di una modalità di gestione di rifiuti nuova per l’impresa.
Il principio generale di individuazione delle attività di R&S ammissibili al credito d’imposta è espressione della ratio legis: meritevoli del contributo pubblico sono le sole attività necessarie al superamento di un problema o di un’incertezza scientifica o tecnologica, la cui soluzione non sarebbe possibile applicando le tecniche note in base allo stato dell’arte del settore di riferimento.
Nel campo di applicazione del credito d’imposta R&S di cui all’articolo 3 D.L. 145/2013 rientrano dunque le attività svolte nell’ambito di un progetto avente le seguenti finalità:
- realizzazione di nuovi prodotti, intesi come beni o servizi;
- realizzazione di nuovi processi produttivi;
- miglioramento significativo di prodotti esistenti, intesi come beni o servizi;
- miglioramento significativo di processi produttivi esistenti.