Non è valida la notifica a mezzo corriere
di Luigi FerrajoliCon l’ordinanza n. 19467 depositata in data 30 settembre 2016, la Corte di Cassazione è tornata a occuparsi del tema relativo alla legittimità della notifica del ricorso tributario tramite un gestore privato di servizi postali diverso dalle Poste Italiane.
In particolare, nel caso in esame, il contribuente aveva proposto ricorso avverso l’ingiunzione di pagamento per contributi di bonifica inerenti gli anni dal 2006 al 2010, relativi a terreni e fabbricati siti nel perimetro di contribuenza.
Il ricorso proposto dal contribuente sortiva effetto favorevole in primo grado, all’esito del quale il Consorzio proponeva impugnazione avanti la Commissione Tributaria Regionale della Campania.
Nel giudizio di appello, la CTR rigettava l’impugnazione proposta dal Consorzio, in primis sulla eccezione di inammissibilità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado eseguito tramite posta privata, nonché, nel merito, in relazione all’illegittimità della pretesa avanzata dal Consorzio poiché basata su un piano di classifica approvato in forza della L. R. Campania 23/1985, che era stata già abrogata al tempo della notifica degli atti impositivi.
Il Consorzio decideva di procedere ulteriormente in Cassazione, rilevando la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 1 e dell’articolo 4, comma 5, D.Lgs. 261/1999, nonché dell’articolo 140 c.p.c. nella parte in cui la sentenza impugnata aveva disatteso l’eccezione di inammissibilità del ricorso, avanzata da parte del contribuente in seguito della notifica dell’atto introduttivo del procedimento del servizio di posta gestito da un ente privato. Considerazione derivante dalla convinzione del contribuente che la riserva a favore di Poste Italiane riguardasse esclusivamente “le notificazioni effettuate a mezzo posta, ai sensi della L. 890/1992, e non le raccomandate ordinarie (sufficienti per il rito tributario)”.
La Corte di Cassazione, pertanto, è stata chiamata a valutare la legittimità della notifica di atti tributari a mezzo servizi privati.
Sotto tale profilo, la Suprema Corte, riprendendo i principi enunciati nelle precedenti pronunce (Cass. n. 27021/2014), ha rilevato la fondatezza di tale eccezione.
Nello specifico la Corte ha precisato che: “anche alla luce dell’articolo 4 comma 1 lett. a) D.Lgs. 261/1999, emanato in attuazione della direttiva 97/67/CE, che ha liberalizzato i servizi postali, ha previsto che per esigenze di ordine pubblico sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale (l’Ente Poste Italiane S.p.A.) i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e successive modificazioni”.
Tra queste categorie, prosegue la Corte, devono essere ricomprese le notificazioni a mezzo posta degli atti tributari e quindi anche dello stesso ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, con la conseguenza che, qualora tale adempimento sia stato affidato ad un’agenzia privata di recapito, esso non è conforme alla formalità prescritta dall’articolo 140 c.p.c. e, pertanto, non può essere considerato idoneo al perfezionamento della predetta notifica.
Ne consegue da ciò che la consegna o la spedizione in raccomandazione che non siano state affidate al fornitore del servizio universale non sono assistite dalla stessa funzione probatoria che il citato decreto legislativo all’articolo 1, lett. e) ricollega alla nozione di invii raccomandati, ossia “il servizio che consiste nel garantire forfettariamente contro i rischi di smarrimento, furto e danneggiamento e che fornisce al mittente una prova dell’avvenuto deposito dell’invio postale e, a sua richiesta, della consegna al destinatario, attinenti alle procedure amministrative e giudiziari”.
Sulla base, pertanto, di quanto affermato nella pronuncia in esame, la Suprema Corte ha statuito che la notificazione del ricorso introduttivo eseguito tramite servizi privati sia da ritenersi inesistente, come tale non suscettibile di sanatoria in conseguenza della costituzione in giudizio del resistente.
Infatti, la Corte di Cassazione con la sentenza in commento ha accolto il ricorso proposto dal Consorzio sulla base dell’inammissibilità della notifica a mezzo gestore privato, ha dichiarato assorbito il secondo motivo e ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata perché il giudizio non avrebbe potuto avere una prosecuzione, con la condanna del contribuente al pagamento delle spese del giudizio in favore del Consorzio.
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