12 Maggio 2022

Non esonerati da responsabilità i sindaci entrati in carica dopo i fatti dannosi

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365
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La scheda di FISCOPRATICO

La Corte di Cassazione è tornata a soffermarsi sul tema della responsabilità degli amministratori e dei sindaci con l’ordinanza n. 14873, depositata ieri, 11 maggio.

Gli amministratori di una S.p.A. successivamente fallita e i componenti del collegio sindacale venivano condannati al risarcimento del danno di 1.250.000 euro.

Pur sussistendo una causa di scioglimento della società gli amministratori avevano infatti continuato a svolgere nuove operazioni; i sindaci, d’altra parte, non si erano attivati impugnando le illegittime delibere delle assemblee ma si erano limitati a manifestare le loro preoccupazioni, invitando l’assemblea stessa ad assumere gli opportuni provvedimenti e ad esternare le loro perplessità sulle valutazioni patrimoniali.

La Corte di Cassazione, investita della questione, ha fornito interessanti spunti con riferimento alla responsabilità dei sindaci.

Invero, richiamando i precedenti orientamenti, è stato ricordato che non è sufficiente ad esonerare da responsabilità i sindaci la circostanza di essere stati tenuti all’oscuro dagli amministratori, o, addirittura, di aver assunto la carica dopo l’effettiva realizzazione di alcuni dei fatti dannosi, allorché, assunto l’incarico, fosse da essi esigibile lo sforzo diligente di verificare la situazione e di porvi rimedio, in modo da poter prevenire danni ulteriori (Cassazione, n. 18770/2019).

Sicuramente, poi, il compimento di operazioni incompatibili con la situazione di scioglimento in cui versa la società è un atto contrario ai doveri al cui rispetto è tenuto l’amministratore e correttamente risulta essere stato determinato il danno patrimoniale.

Va sul punto ricordato che non è giustificata la liquidazione del danno in misura pari alla perdita incrementale derivante dalla prosecuzione dell’attività, in quanto non tutta la perdita che emerge dopo il verificarsi della causa di scioglimento può essere imputata alla prosecuzione dell’attività medesima, potendo la stessa prodursi anche, durante la fase di liquidazione, per il solo fatto della svalutazione dei cespiti aziendali (Cassazione, n. 17033/2008).

Allo stesso modo, il danno non può essere quantificato in misura pari alla differenza tra attività e passività accertate in sede concorsuale, dovendo essere commisurato alle conseguenze delle violazioni contestate (Cassazione, n. 11155/2021).

Correttamente, invece, nel caso di specie, il danno è stato liquidato nell’ambito di un’apposita c.t.u., individuando le perdite riconducibili al periodo successivo allo scioglimento della società e depurandole da tutte le voci non afferenti a nuove operazioni in senso proprio (ma connesse, invece, ad una mera gestione conservativa).