2 Agosto 2016

La non imponibilità IVA delle “crociere circolari”

di Marco Peirolo
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In un precedente intervento è stato ricordato che le prestazioni di trasporto di passeggeri si considerano effettuate nel territorio dello Stato in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato (art. 7-quater, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 633/1972), con la conseguenza che il trasporto di persone:

  • è territorialmente rilevante ai fini IVA se si svolge esclusivamente in Italia;
  • è escluso dal campo di applicazione IVA, per carenza del presupposto territoriale, se è eseguito esclusivamente all’estero;
  • è territorialmente rilevante ai fini IVA, per la parte corrispondente alla distanza percorsa nel territorio italiano, se si svolge in parte in Italia e in parte all’estero.

Il criterio territoriale previsto per il trasporto di persone si applica sia nel caso in cui il committente sia un soggetto passivo IVA, sia nel caso in cui il committente sia un “privato”.

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