16 Maggio 2016

Non imponibilità IVA dei servizi di trasporto di beni in importazione

di Marco Peirolo
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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23034 dell’11 novembre 2015, ha affermato che la non imponibilità, per i servizi connessi agli scambi internazionali di beni di cui all’art. 9, comma 1, n. 2), del D.P.R. n. 633/1972, con specifico riguardo ai “trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono assoggettati all’imposta a norma dell’art. 69, comma 1”, si giustifica perché la prestazione corrispondente alla tratta nazionale – che, in ragione del principio di territorialità, costituirebbe un’operazione imponibile – è stata già oggetto di tassazione in dogana, siccome le spese di inoltro fino al luogo di destinazione (all’interno del territorio della UE) concorrono a formare la base imponibile ai fini della dichiarazione di valore che l’importatore è tenuto a rendere all’atto dello sdoganamento dei beni importati.

La previsione di non imponibilità di tali corrispettivi è, quindi, diretta a scongiurare che la medesima prestazione sia tassata due volte, dapprima in sede doganale e poi in sede di effettuazione del trasporto, allorché l’imposta diviene esigibile.

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