22 Giugno 2022

Non imponibilità Iva per le forze armate europee

di Roberto Curcu
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La Direttiva Ue 112/2006 dispone, a talune condizioni, un’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto (Iva) per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi destinate alle forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del trattato dell’Atlantico del Nord (NATO), nonché per le importazioni da esse effettuate, nella misura in cui tali forze sono destinate a uno sforzo comune di difesa al di fuori del proprio Stato.

Tale norma è stata recepita e l’articolo 72, comma 1, lettera b) del Decreto Ivaprevede che sia applicabile il regime di non imponibilità per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei comandi militari degli Stati membri, dei quartieri generali militari internazionali e degli organismi sussidiari, installati in esecuzione del Trattato del Nord Atlantico (NATO), nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, nonché all’amministrazione della difesa qualora agisca per conto dell’organizzazione istituita con il medesimo Trattato.

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