8 Agosto 2017

Non imponibilità IVA per i trasporti di beni in importazione

di Marco Peirolo
Scarica in PDF

La non imponibilità IVA prevista dall’articolo 9, comma 1, n. 2), del D.P.R. n. 633/1972per i “trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono assoggettati all’imposta a norma dell’articolo 69, comma 1” si giustifica perché la prestazione corrispondente alla tratta nazionale – che, in ragione del principio di territorialità, costituirebbe un’operazione imponibile – è stata già oggetto di tassazione in dogana, siccome le spese di inoltro fino al luogo di destinazione all’interno del territorio della UE concorrono a formare la base imponibile ai fini della dichiarazione di valore che l’importatore è tenuto a rendere all’atto dello sdoganamento dei beni importati (C.M. 3.8.79 n. 26/411138).

La previsione di non imponibilità di tali corrispettivi è, quindi, diretta ad evitare che la medesima prestazione sia tassata due volte, dapprima in sede doganale e poi in sede di effettuazione del trasporto, allorché l’imposta diviene esigibile.

Continua a leggere gli articoli dell’archivio di Euroconference News, abbonati subito!
Grazie all'abbonamento
Hai accesso all'archivio completo con tutti gli articoli di Euroconference News
Hai la possibilità di effettuare il download in pdf di tutti gli articoli di Euroconference News
Accedi a Euroconference in Diretta il servizio di aggiornamento settimanale (in differita)
Ricevi ogni mattina la newsletter direttamente sulla tua casella di posta
Rinnovo automatico a prezzo di listino
Iva nazionale ed estera
Scarica il PDF di questo articolo
Scarica il Quotidiano in PDF