5 Agosto 2016

Non imponibilità IVA per i trasporti internazionali di beni

di Marco Peirolo
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Dal 1 ° gennaio 2010, a seguito delle novità in materia di territorialità delle prestazioni di servizi introdotte dal D.Lgs. 17/2010, è stato modificato il criterio territoriale applicabile alle prestazioni di trasporto di beni, che deve essere individuato distinguendo a seconda che il committente sia o meno un soggetto passivo che agisce in quanto tale.

Nei rapporti “B2C” (business to consumer), l’art. 7-sexies, comma 1, lett. b) e c), del D.P.R. n. 633/1972 definisce il presupposto territoriale in funzione della tipologia di trasporto, disponendo, rispettivamente, che le prestazioni di trasporto di beni diverse dal trasporto intracomunitario si considerano effettuate in Italia in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato (lett. b), mentre le prestazioni di trasporto intracomunitario di beni si considerano effettuate in Italia quando il trasporto ha inizio nel territorio dello Stato (lett. c).

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