15 Settembre 2017

Non è inammissibile il ricorso depositato senza copia della procura

di Luigi Ferrajoli
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La sanzione dell’inammissibilità del ricorso introduttivo è particolarmente grave in quanto insanabile; è, quindi, importante sapere quali siano i vizi dell’atto che ne possono cagionare la dichiarazione di inammissibilità al fine di prestare la massima attenzione nella predisposizione dello stesso.

I contenuti necessari del ricorso tributario sono individuati dall’articolo 18, D.Lgs. 546/1992 che prevede, al comma 2, che l’atto debba riportare, a pena di inammissibilità, l’indicazione:

  1. della Commissione Tributaria cui è diretto;
  2. del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonché del codice fiscale e dell’indirizzo di posta elettronica certificata;
  3. dell’ufficio nei cui confronti il ricorso è proposto;
  4. dell’atto impugnato e dell’oggetto della domanda;
  5. dei motivi.

Inoltre, la medesima norma prevede che il ricorso è inammissibile anche se non è sottoscritto dal difensore.

Data la gravità della sanzione in esame, la giurisprudenza ha statuito che non è possibile ritenere inammissibile l’atto inficiato da vizi che non rientrano tra le ipotesi espressamente previste dal legislatore, quali ad esempio la mancanza di un difensore nelle ipotesi in cui è obbligatoria l’assistenza tecnica.

Tale principio è stato recentemente ribadito dalla CTR Palermo nella sentenza n. 2834/2017 che ha riformato la pronuncia emessa dai giudici di prime cure che avevano dichiarato d’ufficio l’inammissibilità il ricorso proposto avverso un avviso di accertamento osservando che “ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 546 del 1992, il difensore abilitato assiste il contribuente in forza di una procura, che deve essere sottoscritta dallo stesso contribuente, a pena d’inammissibilità del ricorso“, mentre, nel caso di specie, secondo i giudici, i difensori avevano sottoscritto il ricorso senza che la contribuente avesse rilasciato in loro favore la procura ad litem.

Nello specifico era accaduto che la contribuente aveva depositato presso l’Agenzia delle Entrate l’originale del ricorso, recante il conferimento della procura ai difensori debitamente sottoscritta e, all’atto della costituzione, aveva depositato presso la Commissione Tributaria Provinciale una copia dello stesso ricorso, priva della sottoscrizione della procura ai difensori.

Con l’appello la contribuente, lamentando la non applicabilità della sanzione dell’inammissibilità alla fattispecie de qua, ha rilevato che la CTP avrebbe dovuto ordinare all’Agenzia delle Entrate di esibire il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado notificato unitamente alla procura alle liti, ai sensi dell’articolo 22, ultimo comma, D.Lgs. 546/1992.

La C.T.R. ha rilevato d’ufficio la nullità della sentenza di primo grado; secondo i giudici dell’appello, per effetto dell’interpretazione adeguatrice dell’articolo 12, comma 5 e dell’articolo 18, commi 3 e 4, D.Lgs. 546/1992, fornita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 189/2000, nelle controversie tributarie di valore superiore a 2.582,28 euro, il giudice, in caso di mancanza o invalidità della procura, non può dichiarare subito l’inammissibilità del ricorso, ma, a norma degli articoli citati, deve ordinare alla parte di regolarizzare la situazione, munendosi di difensore (cfr. Cassazione, Sez. Unite, n. 22601/2004 e Sez. V, n. 15029/2014).

La CTR di Palermo ha inoltre precisato che “Costituendo l’assistenza tecnica una condizione di ammissibilità della domanda, detto ordine non può che provenire, con carattere di pregiudizialità, dal giudice di primo grado, e la mancata fissazione del relativo termine si traduce in un vizio attinente alla regolare instaurazione del contraddittorio”.

Infatti, i giudici dell’appello, sulla base della citata sentenza n. 189/2000 della Corte Costituzionale, hanno ritenuto che la fattispecie fosse da inquadrarsi tra i casi di non regolare costituzione del contraddittorio, di cui all’articolo 59, comma 1, lettera b), D.Lgs. 546/1992, con conseguente necessità di rimessione della controversia alla Commissione Tributaria Provinciale, che dovrà invitare il ricorrente a munirsi della prescritta assistenza tecnica.

Solo in caso di inadempimento in relazione a quest’ultimo invito formale la Commissione potrà dichiarare inammissibile il ricorso (cfr. sul punto anche Cassazione, sentenza n. 19636/2010; n. 18129/2009; n. 13208/2007 e n. 620/2006).

Temi e questioni del contenzioso tributario 2.0 con Luigi Ferrajoli