Non punibilità in omesso versamento soggetta a preclusioni
di Angelo GinexIn tema di reati tributari, i soggetti che alla data di entrata in vigore delle modifiche legislative di cui al D.Lgs. 158/2015 hanno pendenti procedimenti inerenti ai reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater D.Lgs. 74/2000 possono avvantaggiarsi della speciale causa di non punibilità del pagamento integrale dell’imposta, stabilita dall’articolo 13 D.Lgs. 74/2000, entro la prima udienza utile successiva all’entrata in vigore della novella. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 8521 del 21.02.2019.
La vicenda muove dalla condanna del legale rappresentante di una società per omesso versamento di Iva, ex articolo 10-ter D.Lgs. 74/2000, confermata poi in appello dai giudici di seconde cure.
Avverso detto provvedimento di condanna il reo proponeva, dunque, ricorso per cassazione ex articolo 606, comma 1, lett. b) e d), c.p.p. per erronea applicazione dell’articolo 13, comma 3, D.Lgs. 74/2000 e per errata valutazione di prove da essa addotte in giudizio.
In particolare, stando alle doglianze del ricorrente, i giudici del gravame avrebbero errato nel non considerare che, in forza dell’accoglimento di un’istanza di rateizzazione e del pagamento di undici rate, il debito residuo era sceso al di sotto della soglia di punibilità modificata in aumento dall’articolo 8 D.Lgs. 158/2015.
Quanto, invece, all’erronea applicazione della causa di non punibilità prevista ex articolo 13, comma 3, D.Lgs. 74/2000, l’imputato deduceva che alla data di apertura del dibattimento il debito tributario era in via d’estinzione, sulla scorta dell’assolvimento di più di metà delle rate previste dal piano di rateazione concessogli.
I giudici avrebbero dovuto, pertanto, concedere un termine sospensivo di 3 mesi per l’integrale estinzione del debito residuo.
I Supremi giudici, tuttavia, dichiarando inammissibile il ricorso del reo, hanno preliminarmente ribadito che per i reati di omesso versamento le vicende successive alla commissione del reato non possono incidere sulla sua esistenza.
Le condotte riparatorie, dunque, non possono essere prese in considerazione ai fini della determinazione della soglia di punibilità, ma unicamente ai fini dell’applicazione della causa di non punibilità di cui all’articolo 13 D.Lgs. 74/2000, purché le stesse siano avvenute entro i rigorosi termini posti dalla medesima norma.
Ciò, in quanto il reato di cui all’articolo 10-ter D.Lgs. 74/2000 è unisussistente, ha natura omissiva e istantanea e si consuma con l’inutile decorso del termine previsto per il pagamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta dell’anno successivo (Cfr., Cass., sent. 8352/2014).
Nel merito, invece, essi hanno definito i termini di applicabilità della causa di non punibilità del pagamento integrale dell’imposta, specie in relazione a quei procedimenti che erano già pendenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 158/2015 riformatore.
Più precisamente, l’articolo 13 D.Lgs. 74/2000 ante-riforma identificava un’attenuante laddove il reo, prima dell’apertura del dibattimento di primo grado, avesse estinto i debiti tributari nelle forme previste dalla legge, ossia conciliazione, adesione o ravvedimento operoso.
Sennonché, gli effetti della norma de qua sono stati potenziati dal D.Lgs. 158/2015, il quale ha stabilito un’esclusione della punibilità basata sugli stessi presupposti fattuali e sugli stessi termini preclusivi antecedentemente previsti dal legislatore, ossia entro la dichiarazione di apertura del dibattimento.
Per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della novella legislativa, invece, la fruibilità del beneficio è stata successivamente estesa in via pretoria, al fine di evitare violazioni del principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3 Cost.
Ad ogni modo, diversamente da quanto preliminarmente statuito dai Supremi giudici, i quali ammettevano l’utilizzo della causa di non punibilità fino all’intervento del giudicato, è stato successivamente precisato che l’applicabilità dell’istituto soffre come limite temporale la prima udienza utile successiva al 22 ottobre 2015, data di entrata in vigore della norma (Cfr., Cass., sent. 30139/2017).
Diversamente opinando, infatti, si originerebbe un’ipotesi di discriminazione rovesciata.
In definitiva, l’imputato ha l’onere di far rilevare in giudizio la propria non punibilità derivante dall’integrale estinzione del debito tributario entro il termine stringente della prima udienza utile, non essendo possibile opporre un procedimento di estinzione non ancora concluso, come ammesso nel caso di specie dal ricorrente.