25 Novembre 2022

Non può essere nominato sindaco il socio dello studio di consulenza

di Emanuel Monzeglio
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La scheda di FISCOPRATICO

Il collegio sindacale è un organo di controllo obbligatorio nelle società per azioni mentre nelle società a responsabilità limitata è subordinato al superamento dei limiti di cui all’articolo 2477 cod. civ., o comunque quando la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti.

Tale organo è composto da tre o cinque membri effettivi e da due membri supplenti. Nelle società per azioni non potrà mai essere nominato un organo di controllo monocratico, cosa che è invece possibile nelle società a responsabilità limitata.

I componenti del collegio sindacale possono essere scelti fra gli iscritti nella sezione A dell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell’albo degli avvocati, nell’albo dei consulenti del lavoro o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche e giuridiche.

Almeno un membro effettivo e un membro supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori legali.

Qualora il collegio sindacale sia incaricato anche della revisione legale dei conti, tutti i membri – effettivi e supplenti – devono essere iscritti nel registro dei revisori legali tenuto dal MEF.

Uno dei requisiti essenziali per poter accettare l’incarico di sindaco è quello dell’indipendenza. Infatti, essi devono svolgere il proprio incarico con obiettività e integrità, nell’assenza di interessi diretti o indiretti che possono compromettere la loro indipendenza nei confronti della società. L’indipendenza deve perdurare durante tutta la durata dell’incarico.

Ne consegue che l’operazione propedeutica all’accettazione dell’incarico è proprio la valutazione circa la significatività dei rischi – che possono mietere l’indipendenza – nonché la possibilità di eliminarli o perlomeno ridurli ad un livello accettabile, qualora ne emergessero.

Se non risulta possibile eliminare o ridurre tali rischi, il professionista incaricato non potrà accettare l’incarico dovendo quindi rinunciarvi.

In questo modo vengono garantiti controlli appropriati e conclusioni ragionevolmente oggettive e prive di condizionamenti.

L’indipendenza del sindaco può essere compromessa da molteplici aspetti, definiti nello specifico dall’ex articolo 2399 cod. civ..

Soffermandoci in particolare sulla lettera c), del sopra citato articolo, ovvero che non possono essere eletti alla carica di sindaco o, se eletti, decadono dall’ufficio coloro che “sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle  sottoposte a comune controllo  da  un  rapporto  di  lavoro  o  da  un  rapporto continuativo di  consulenza  o  di  prestazione  d’opera  retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne  compromettano l’indipendenza”, è utile richiamare la recente Sentenza n. 29406 della Cassazione Civile di Torino dello scorso 10 ottobre.

In tale pronuncia, i giudici torinesi hanno affermato l’ineleggibilità a sindaco del professionista facente parte – con una quota rilevante – dello studio associato che effettua anche prestazioni di consulenza alla stessa società.

Nel caso di specie i soggetti “A e B” avevano costituito la società semplice “Studio A e B Dottori Commercialisti” nel quale il socio A deteneva una percentuale di associazione pari al 70%. Il socio A era stato nominato sindaco della società “Beta S.r.l.” per la quale lo “Studio A e B Dottori Commercialisti” forniva anche l’attività di consulenza fiscale.

Tralasciando gli ulteriori profili oggetto della controversia, la “società Beta S.r.l.” – in sede di opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Alba – chiedeva al giudice di accertare la possibile incompatibilità del soggetto “A” con la carica di sindaco, con conseguente condanna a restituire tutti i compensi percepiti fino a quel momento.

Si costituiva così il soggetto “A” specificando che l’attività di consulenza era stata svolta dall’altro socio – soggetto “B” – circostanza che di per sé escludeva i profili di ineleggibilità in capo a sé stesso.

La Corte d’Appello di Torino, prendendo atto della doglianza avanzata dalla società “Beta S.r.l.”, ha ravvisato, invece, l’ineleggibilità del soggetto “A” nel fatto che quest’ultimo fosse titolare del 70% dello Studio incaricato dell’attività di consulenza fiscale, ricorrendo così l’ipotesi di cui alla lettera c) del sopra citato articolo 2399 cod. civ..

Avverso a tale decisione, il soggetto “A” presentava ricorso per Cassazione ritenendo la semplice misura della sua partecipazione allo “Studio A e B Dottori Commercialisti” non “di per sé sufficiente a considerare integrata la causa di ineleggibilità, occorrendo analizzare la fattispecie concreta, onde verificare la sussistenza di interessi patrimoniali che compromettano l’indipendenza del sindaco, dovendo tale verifica considerare non solo il rapporto fra il compenso percepito dal sindaco e quello percepito dallo Studio per l’attività di consulenza in favore della società, ma dai ricavi che il professionista complessivamente ottiene dallo svolgimento della sua attività ordinaria”.

Secondo i giudici di merito, il motivo è infondato in quanto l’imparzialità e l’indipendenza è “compromessa in radice non solo quando il sindaco è titolare di rapporti di natura patrimoniale ma anche quando le prestazioni continuative di consulenza (verso la società) sono effettuate sull’oggetto che deve essere controllato da parte del collegio sindacale, ancorché prestate da un socio o da un collaboratore.

Questo è giustificato dalla circostanza che la ratio della causa di ineleggibilità risiede proprio “nell’esigenza di garantire l’indipendenza di colui che è incaricato delle funzioni di controllo in presenza di situazioni idonee a compromettere tale indipendenza”.

In ultimo, tale Corte ha altresì sottolineato come l’individuazione del criterio da seguire circa gli “altri rapporti patrimoniali che ne compromettono l’indipendenza” (articolo 2399, lett. c, cod. civ.) è affidata al “prudente apprezzamento del giudice di merito” nella fattispecie concreta sottoposta al suo esame. In questo caso specifico, i giudici piemontesi hanno individuato tale criterio nella percentuale (70%) spettante al sindaco soggetto “A” dei crediti ricavabili dall’attività di consulenza svolta in favore della società.

La linea emersa dalla sentenza n. 29406/2022 sembra aver preso le distanze dalla verifica che si è soliti svolgere nella prassi per valutare l’indipendenza del sindaco, ovvero l’incidenza dei compensi per l’attività di consulenza rispetto a quelli relativi per l’attività del sindaco.