17 Febbraio 2014

Non residenti nel radar del monitoraggio fiscale

di Nicola Fasano
Scarica in PDF

Fra le novità della legge europea 97/2013 che ha completamente riformulato il d.l. 167/1990 in materia di monitoraggio fiscale e compilazione dell’RW, un aspetto da non sottovalutare è relativo ai nuovi obblighi di comunicazione posti in capo agli intermediari finanziari che saranno disciplinati da un Provvedimento attuativo delle Entrate.

Nella previgente disciplina, come noto le banche, le società di intermediazione mobiliare e l’Ente poste italiane erano tenute a mantenere evidenza, anche mediante rilevazione elettronica, dei trasferimenti da o verso l’estero di denaro, titoli o certificati in serie o di massa, di importo superiore a 10.000 euro effettuati, anche attraverso movimentazione di conti o mediante assegni postali, bancari e circolari, per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell’art. 5 del Tuir, residenti in Italia. Tali evidenze riguardavano le generalità o la denominazione o la ragione sociale, il domicilio, il codice fiscale del soggetto residente in Italia per conto o a favore del quale è effettuato il trasferimento, nonché la data, la causale e l’importo del trasferimento medesimo e gli estremi identificativi degli eventuali conti di destinazione.

Ora tali obblighi sono stati completamente modificati e agganciati invece alla disciplina antiriciclaggio. Il nuovo art. 1, d.l. 167/90 richiama infatti una serie di disposizioni del d. lgs. 231/07.

“Decriptando” la norma, sotto il profilo soggettivo viene ampliata e “cristallizzata” la categoria degli intermediari tenuti alla comunicazione. Si tratta in particolare di:

  • Banche e Poste Italiane S.p.A.
  • Istituti di Moneta Elettronica, Istituti di Pagamento, SIM, SGR E SICAV
  • Assicurazioni
  • Società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi
  • Intermediari iscritti all’articolo 106 T.U.B.
  • Società fiduciarie ex art. 199 T.U.F. ed ex legge n. 1966/1939
  • Cassa depositi e prestiti S.p.A.
  • branch italiane di intermediari con sede all’estero
  • Cambiavalute, soggetti che concedono microcredito, confidi, agenzie di prestito su pegno.

Dal punto di vista oggettivo rientrano nell’obbligo di comunicazione, che comunque riguarderà solo le operazioni poste in essere da o eseguite in favore di persone fisiche, enti non commerciali e società semplici (sia direttamente che, presumibilmente, in qualità di “titolari effettivi” delle operazioni, sul punto si attende conferma ufficiale), tramite: denaro contante, assegni bancari e postali, assegni circolari e altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, vaglia postali, ordini di accreditamento o di pagamento, carte di credito e altre carte di pagamento, polizze assicurative trasferibili, polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie. Il limite oltre il quale scatta la comunicazione è di 15.000 euro (e non più 10.000 euro come in passato), anche se raggiunto nell’ambito di una “operazione frazionata”. I dati che verranno rilevati e comunicati al Fisco sono: la data, la causale, l’importo, la tipologia dell’operazione, i mezzi di pagamento e i dati identificativi del soggetto che effettua l’operazione e del soggetto per conto del quale eventualmente opera.

A ben vedere, la novità più rilevante rispetto al passato, è l’obbligo di comunicazione da parte dell’intermediario, ricorrendo le condizioni sopra esposte, anche quando l’operazione sia stata posta in essere a favore o per conto di un soggetto non residente. In sostanza mentre prima gli intermediari comunicavano le operazioni sopra i 10.000 euro solo se coinvolgevano soggetti residenti (e il requisito della residenza veniva inteso operativamente più sotto il profilo anagrafico che quello fiscale, vista l’impossibilità per l’intermediario di approfondire la questione), ora la comunicazione riguarderà tutti coloro che si avvalgono degli intermediari finanziari, compresi quindi i soggetti non residenti.

Ciò, determinerà quindi da un lato la difficoltà di “aggirare” la segnalazione da parte dell’intermediario interponendo nel trasferimento un soggetto non residente in Italia, dall’altro una maggiore disponibilità di dati per l’amministrazione finanziaria nei confronti per esempio di soggetti che si dichiarano fiscalmente residenti all’estero e che però movimentano frequentemente e per importi rilevanti le attività finanziarie presso intermediari italiani, con il rischio di contestazione della effettiva residenza estera da parte del Fisco.