A questa se ne è affiancata una ulteriore, infatti, il Legislatore, con la Legge 232/2016, la cd. legge di Bilancio per il 2017, a sorpresa, ha reintrodotto un’ulteriore agevolazione precedentemente abrogata, ancor più favorevole al contribuente essendo previsto, ai sensi dell’articolo 9, D.P.R. 601/1973, l’assolvimento, per le compravendite di fondi ubicati in determinate zone montane, dell’imposta di registro e di quella ipotecaria in misura fissa, mentre per quella catastale nulla è dovuto.
Ma tornando al tema oggetto della risoluzione, con l’articolo 1, Legge 208/2015(la cd. legge di Stabilità per il 2016), il Legislatore ha proceduto a estendere l’ambito applicativo della ppc, prevedendolo anche per gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze a favore di:
- proprietari di masi chiusi di cui alla Legge della Provincia Autonoma di Bolzano 17/2001, da loro abitualmente coltivati (comma 906) e
- coniuge o parenti in linea retta, purché già proprietari di terreni agricoli e conviventi, di soggetti aventi i requisiti richiesti per l’applicazione della ppc (comma 907).
È evidente l’intento del Legislatore di agevolare quel ricambio generazionale all’interno delle aziende agricole che a volte crea problemi in ragione della stratificazione delle proprietà che si è avuta nel tempo.
In questo modo viene data la possibilità, soprattutto pensando alle previsioni di cui al comma 907, di creare e sviluppare, anche senza obbligatoriamente essere impegnati lavorativamente nell’impresa, un’azienda strutturata.
Nel caso dei masi chiusi, tale intento è insito nella stessa norma regolatrice, il cui scopo è prioritariamente quello di preservare l’unitarietà e la continuità aziendale.
E proprio in tale contesto, si è innestata, a decorrere dal 2016, quest’ulteriore agevolazione, operante sul piano fiscale, che consente di applicare le previsioni di cui all’articolo 2, comma 4-bis, D.L. 194/2009integrandone il contenuto.
In ragione di tale estensione un notaio ha interpellato l’Agenzia delle Entrate per comprendere quali siano i requisiti richiesti per poter applicare il trattamento di favore anche alle compravendite a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze, posti in essere a favore di proprietari di masi chiusi dagli stessi abitualmente coltivati.
Infatti, il dubbio era se fossero sufficienti i requisiti introdotti dal comma 906o se, al contrario, si debbano rispettare anche quelli ordinariamente previsti dal comma 4-bis.
Si ricorda, infatti, come l’articolo 2, comma 4-bis, D.L. 194/2009, preveda le agevolazioni esclusivamente per “gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale”.
L’Agenzia delle Entrate, in maniera più che condivisibile, stante il dato letterale della norma, ha avuto modo di precisare come lo scopo sia quello di estendere le agevolazioni anche ai proprietari di maso chiuso, a prescindere dalla circostanza che gli stessi rivestano la qualifica di coltivatore diretto o Iap e risultino iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale.
I requisiti soggettivi richiesti si differenziano pienamente rispetto a quelli previsti per la piccola proprietà contadina, con la conseguenza immediata che il Legislatore ne ha inteso garantire l’applicabilità “altresì” ai proprietari di maso chiuso.