Non si ha cessione di azienda se il trasferimento spezzettato non include elementi determinanti
di Fabio Landuzzi
La Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza con la sentenza n. 118 del 12 settembre 2013 ha affrontato un caso piuttosto controverso che vede contrapposti da una parte l’Amministrazione Finanziaria, la quale ha intravvisto in una serie di operazioni compiute da una società in liquidazione nei confronti di una medesima controparte una “camuffata” cessione d’azienda e, dall’altra parte, il contribuente il quale sostiene la liceità delle operazioni disgiuntamente eseguite e la conseguente assenza dei presupposti affinché le stesse possano essere riunite in un occulto trasferimento di azienda.
Da notare come la tesi accusatoria dell’Amministrazione Finanziaria fosse fondata su di un presunto abuso del diritto che la società cessionaria, d’accordo con la cedente, avrebbe perpetrato allo scopo di sottrarsi dal pagamento dell’imposta proporzionale di registro, andando così a suddividere artificiosamente in separate operazioni quello che invece configurerebbe un vero e proprio trasferimento di azienda.
Gli elementi riscontrati su cui l’Amministrazione Finanziaria ha fondato la sua ricostruzione del caso di specie sono essenzialmente i seguenti:
- Subentro dell’avente causa nelle autorizzazioni ambientali accese a nome della società cessata;
- Assunzione di lavoratori dipendenti provenienti dalla società cessata;
- Subentro nella locazione di un sito produttivo già in uso alla società cessata;
- Acquisto diretto e in leasing finanziario di alcuni cespiti provenienti dalla società cessata.
La CTP di Vicenza, seppure dinanzi ai suddetti elementi di fatto i quali insistevano peralto su di una situazione societaria che presentava strette similitudini fra la compagine sociale della società cessata e quella dell’avente causa, ha accolto il ricorso del contribuente sottolineando le considerazioni qui di seguito sintetizzate:
- La società che ha compiuto gli atti di vendita disgiunti aveva una situazione di perdite reiterate che hanno indotto i soci a disporne la liquidazione;
- Dal lato del cessionario, può essere fisiologico, soprattutto quando c’è sentore di patologie pregresse sul cedente, che sia preferibile acquistare singoli beni piuttosto che un ramo di azienda, per cautelarsi da impegni finanziari, tributari e contrattuali che il cedente ha con soggetti terzi;
- La cessionaria, con l’acquisizione di alcuni beni della società cessata e l’assunzione di alcuni suoi dipendenti, intendeva tuttavia avviare un’attività nel settore analogo a quella della cedente, ma con caratteristiche diverse soprattutto quanto a posizionamento sul mercato; a prova di tale fatto, la cessionaria si è infatti dotata di nuove figure professionali apicali, non presenti nell’organizzazione della società cessata;
- La discontinuità è avvalorata anche dal fatto che non sono stati trasferiti crediti, debiti, giacenze di magazzino, né clientela.
In conclusione, pur essendo la fattispecie complessa e controversa, in cui i confini reali dell’operazioni si prestano inevitabilmente a discussioni, appare rilevante sottolineare l’importanza che la CTP dà all’attività di fatto svolta dalla cessionario, alle risorse intellettuali (il management) ed alla struttura organizzativa e finanziaria della stessa società cessionaria, i cui elementi di novità e di distinzione rispetto alla cedente inducono ad escludere nel caso di specie la sussistenza di una cessione “camuffata” di azienda.