Consolidato fiscale: adempimenti e remissione in bonis
di Federica FurlaniCon la risposta all’istanza di interpello n. 82 del 25 marzo 2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito agli adempimenti legati al regime di consolidato fiscale nazionale; regime di tassazione opzionale, disciplinato dagli articoli da 117 a 129 Tuir, che permette a società di capitali ed enti commerciali, indipendentemente dall’obbligo civilistico di redazione del bilancio consolidato, di determinare l’Ires in modo unitario con riferimento alle società aderenti al consolidato.
La società o ente controllante calcola pertanto un’unica base imponibile per l’intero gruppo di imprese, come somma algebrica degli imponibili di ciascun soggetto aderente alla tassazione di gruppo, compensando gli utili di una società partecipante con le perdite di un’altra società, ed apportanto le eventuali rettifiche per effetto delle variazioni di consolidamento previste dall’articolo 122 Tuir.
L’opzione per il regime di tassazione di gruppo è consentita anche ai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lett. d), Tuir, residenti in Stati appartenenti all’Unione europea ovvero aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con cui l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, ancorché privi di una stabile organizzazione in Italia (articolo 172, comma 2-bis, Tuir).
Le società controllanti non residenti, purché identificate nel territorio dello Stato, possono pertanto presentare il modello per designare una sola controllata, che poi eserciterà l’opzione per la tassazione di gruppo.
Nel caso oggetto dell’interpello la società Alfa, priva di stabile organizzazione in Italia, ha designato la controllata al 100% Gamma come società consolidante, che avrebbe dovuto poi optare per il regime di consolidato fiscale a partire dal periodo d’imposta 2018 con le altre società controllate da Alfa al 100%, Beta e Delta.
Non avendo però posto in essere alcun adempimento in tal senso, la società Alfa ha chiesto il parere dell’Agenzia circa la possibilità di sanare le omissioni con l’istituto della remissione in bonis, di cui all’articolo 2, comma 1, D.L. 16/2012, convertito con modificazioni dalla L. 44/2012.
Ricordiamo che gli adempimenti formali che avrebbero dovuto essere effettuati sono:
- la presentazione per via telematica all’Agenzia delle Entrate da parte di Alfa del modello di designazione della controllata residente in qualità di consolidante, da effettuarsi dall’inizio del periodo d’imposta per il quale la controllata designata esercita l’opzione per il consolidato fino all’esercizio dell’opzione stessa (Provvedimento Direttore Agenzia delle entrate n. 142491/2015);
- esercizio dell’opzione da comunicarsi con la dichiarazione presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione (quadro OP del modello Redditi 2018).
Nella risposta l’Agenzia precisa che, nel caso in cui non siano stati rispettati i predetti termini per la presentazione dei modelli per l’esercizio delle opzioni, non è possibile sanare la posizione presentando una dichiarazione modello Redditi 2018 integrativa ai sensi dell’articolo 2, comma 8-bis, D.P.R. 322/1998, ma solo utilizzando quella particolare forma di ravvedimento operoso (c.d. remissione in bonis) volto ad evitare che mere dimenticanze relative a comunicazioni ovvero, in generale, ad adempimenti formali non eseguiti tempestivamente precludano al contribuente, in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma, la possibilità di fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali.
Di conseguenza, salvo che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali la società istante abbia avuto formale conoscenza, l’accesso al regime del consolidato fiscale a partire dal periodo d’imposta 2018 è possibile qualora la società Gamma:
- eserciti l’opzione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile da intendersi, come precisato dalla circolare 38/E/2012, con “la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione ovvero eseguire l’adempimento stesso”, e quindi compilando il quadro OP del modello Redditi 2019;
- versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’articolo 11, comma 1, D.Lgs. 471/1997, ovvero a 250 euro, secondo le modalità stabilite dall’articolo 17 D.Lgs. 241/1997, esclusa la compensazione ivi prevista.
Analogamente, la società istante Alfa può anche presentare il modello di designazione della controllata italiana consolidante Gamma nel rispetto delle condizioni previste per la “remissione in bonis” entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2018, versando contestualmente la sanzione prevista di 250 euro.